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Governo Italiano
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Aspetti Normativi (GIAPPONE)

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: necessarie fattura e lista degli imballi, documento di origine del prodotto, certificato internazionale per l'importazione. Per i prodotti alimentari trasformati è normalmente necessaria la lista degli ingredienti e il diagramma del processo produttivo, assieme a certificati fitosanitari e/o analisi chimiche secondo le direttive del Food Sanitation Act.

Classificazione doganale delle merci: Sistema Armonizzato

Restrizione alle importazioni:[1] dopo la conclusione nel dicembre 2017 delle trattative avviate dalla Commissione Europea dal novembre 2012, al fine di stabilire l’Accordo di libero commercio (FTA) con il Giappone; l’accordo EPA (Economic Partnership Agreement) è definitivamente entrato in vigore dal 1 febbraio 2019. L’accordo, la più grande trattativa commerciale che l’Unione Europea abbia mai stretto con un Paese extra-UE, ma impone cambiamenti radicali su un arco di 10-15 anni nei seguenti ambiti:

● Dazi: avvenuto l’abbattimento nel medio termine di oltre il 97% (in numero di codici doganali) dei dazi fra Europa e Giappone. Nel caso di alcuni prodotti, come il vino, l’abbattimento è totale e immediato; nel caso di altri prodotti maggiormente protetti, come i formaggi e il pellame, la riduzione sarà graduale e condizionata all’effettivo raggiungimento dei volumi di affare previsti dall’accordo.

● Protezione intellettuale dei prodotti territoriali: garantita protezione sia in UE sia in Giappone delle indicazioni territoriali delle rispettive aree, da una lista condivisa alla firma del trattato e aggiornabile in accordo comune. Molte le indicazioni geografiche italiane che beneficeranno di protezione, comprese diverse etichette di formaggio e di vino.

 ● Armonizzazione progressiva dei servizi: sono create definizioni comuni e principi di base per la concorrenza leale su entrambe le aree, con particolare focus sui servizi di telecomunicazione e postali, finanziari, trasporti e sul trasferimento temporaneo di personale impiegato.

Importazioni temporanee: Carnet ATA.

 

Attività d’investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: : i costi molto elevati, l’esclusività e la natura a carattere tradizionale delle transazioni, la complessità delle procedure amministrative sono stati in parte attutiti nel corso dell’ultimo decennio. Nel giugno 2005, il Giappone ha riscritto il sistema legislativo che regola le attività delle imprese, prevedendo una semplificazione nelle procedure di setup (abolizione del capitale minimo richiesto) e regole più flessibili per la gestione e indennità di fusione flessibile. Gli imprenditori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone in settori diversi da quelli reputati meritevoli di protezione (agricoltura, prodotti in pelle, estrazione mineraria e petrolifera) o strategici per la sicurezza nazionale (come a esempio le armi, l’energia atomica, l’attività aerospaziale) non incontrano discriminazioni rispetto agli imprenditori giapponesi.

 

Legislazione societaria:

Oltre al diritto interno del Giappone, è opportuno che l’impresa straniera che voglia insediarsi in questo Paese faccia preventivo riferimento anche ai trattati e alle convenzioni internazionali ratificati dal Paese straniero e dal Giappone in campo fiscale. In particolare, nel caso dell’Italia, occorre fare riferimento alla “Convenzione tra l’Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito”. Si possono distinguere due possibili tipi di struttura attraverso la quale un’impresa può instaurare una sua presenza in Giappone: la struttura dotata di “stabile organizzazione” e altre strutture non dotate di questa caratteristica. La struttura a “stabile organizzazione” comprende a sua volta due diverse tipologie, e cioè la sede secondaria, spesso indicata anche come “filiale” o, in inglese, “branch” (“shiten”) e la società commerciale (“kaisha”, “company” o “corporation”). L’unica tipologia di struttura che non ha invece i caratteri della stabilità, intesi ovviamente in un’accezione fiscale, è quella comunemente definita come “ufficio di rappresentanza”. Gli uffici di rappresentanza non soggiacciono all’obbligo di registrazione, a eccezione delle banche straniere, delle società di intermediazione immobiliare o di altri istituti finanziari; In questi casi, occorre fare riferimento alle relative normative. La filiale o sede secondaria, a differenza dell’ufficio di rappresentanza, ha la caratteristica di essere una struttura stabile e richiede la registrazione presso l’Ufficio per gli Affari Legali, comparabile all’Ufficio del Registro delle Imprese nel diritto italiano. Per la registrazione la società straniera deve presentare, tradotti in giapponese, il proprio atto costitutivo e lo statuto, il certificato camerale oltre a un certificato portante la firma autenticata del rappresentante della sede secondaria. Fiscalmente la filiale è trattata come una società commerciale indipendente e dunque è autonomamente soggetta a tassazione sui redditi prodotti in Giappone; dal punto di vista civilistico invece è considerata come un mero distaccamento in Giappone di una società straniera. Su quest’ultima pertanto ricadono tutte le responsabilità assunte dalla filiale stessa, nel diritto giapponese la filiale non gode di personalità giuridica, ne consegue che i debiti e i crediti generati fanno sempre capo alla società madre. Il metodo più solido e strutturato per ottenere una presenza stabile in Giappone è la costituzione di una società commerciale di diritto locale. Con la riforma del 2006 vi è stato un forte alleggerimento burocratico per la costituzione di Società per Azioni, rendendola notevolmente più flessibile nella determinazione della propria struttura amministrativa.

 

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Giappone aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; Dal 1967 aderisce anche alla World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

Sistema fiscale

Le società coinvolte in attività economiche sono soggette alla tassazione generata dal profitto di tali attività. Il Giappone aderisce alla Convenzione per evitare la doppia tassazione.

Anno fiscale: 1 aprile – 31 marzo

Imposta sul reddito persone fisiche residenti
Redditi (mln Yen) Valore
0 - 1,95 5%
1,95 – 3,3 10%
3,3 – 6,95 20%
6,95 – 9 23%
9-18 33%
18-40 40%
Oltre 40 45%

 

Le persone fisiche non residenti sono tassate per il reddito generato da fonti in Giappone e soggiacciono a una ritenuta d’imposta alla fonte del 20% sul reddito lordo. Le persone fisiche residenti sono inoltre soggette a una tassa provinciale e municipale (Imposta Individuale di Residenza, in giapponese “kojin-juminzei”, “individual inhabitant’s tax”) con un’aliquota complessiva del 10% sul reddito prodotto durante il periodo d’imposta (4% prelevato dalla provincia + 6% dal comune), con alcune possibili variazioni del tasso a seconda delle politiche dell’amministrazione locale.

Tassazione sulle attività d’impresa: da 19% per le piccole-medie imprese; 23,4% per le imprese non medio-piccole e per quelle medio-piccole le cui entrate tassabili annuali eccedano gli 8 milioni di yen[2].

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 10%

 

[1] Fonte: Commissione Europea.

[2] Fonte: KPMG

 

"Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano" a cura delle Camere di Commercio italiane all'estero
Ultimo aggiornamento: 14/07/2022