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Aspetti Normativi (AUSTRALIA)

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: come membro del WTO, la normativa in materia doganale prevede la libera importazione di molti prodotti, per i quali è in ogni caso necessario lo svincolo doganale nel rispetto delle previste procedure. Le merci dichiarate all’ufficio doganale, ove non godano di specifiche esenzioni, sono soggette a dazi. Alcune concessioni tariffarie sono applicate a particolari tipi di merci, a seconda che si tratti o meno di prodotti sostituibili con altri di produzione interna. I dazi in generale sono applicati sul valore delle merci importate, mentre un sistema diverso di calcolo riguarda le bevande alcoliche come liquori, distillati e superalcolici, sui quali grava un’accisa calcolata per “litre of alcohol”, ed il vino, sul quale viene applicata la “Wine Equilisation Tax (WET)” pari al 29%. La classificazione tariffaria è consultabile sul sito web dell'Australian Border Defence: www.abf.gov.au   

Classificazione doganale delle merci: sistema di codificazione merceologica del consiglio di cooperazione doganale sulla base del sistema armonizzato. 

Restrizioni alle importazioni: il controllo delle merci in entrata è molto severo in quanto il servizio australiano di quarantena ha lo scopo di impedire l’ingresso nel Paese di organismi nocivi e malattie esotiche che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla salute animale, umana e sull’ambiente. Il servizio viene gestito dal Department of Agriculture, Water and The Environment (DAWE). È possibile verificare la presenza o meno di condizioni all'importazione attraverso il portale BICON gestito dal DAWE (www.bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 ).

È consigliabile per le aziende italiane che intendano esportare in Australia, seguire alcuni accorgimenti: non usare paglia per l'imballaggio, in quanto proibita; i contenitori che utilizzano paglia, buccia di riso o simili materiali vegetali devono essere disimballati presso un centro autorizzato dal DAWE; non imballare la merce in scatoloni per frutta, ortaggi, carne o uova o in sacchetti già usati; non usare legname contenente corteccia. Utilizzare piuttosto materiali di imballaggio come schiuma sintetica, plastica, telai metallici, paglioli gonfiati, legno, lana, carta straccia e altri materiali simili.  Se per il carico della merce è stato utilizzato legno o bambù, questi dovranno essere stati sufficientemente lavorati e presentare un rischio di biosicurezza molto basso (ciò dovrà essere dimostrato da un certificato di trattamento).

I container usati per il trasporto devono essere privi di materiale contaminante (come terreno, insetti o materiale vegetale, ecc.) sia al loro interno che all'esterno. È richiesta una dichiarazione di pulizia dei container che vengono spediti in Australia.

In particolare, il trattamento di fumigazione dei container in legno è divenuto obbligatorio a causa del problema dello Stink Bug (cimice): lo “Heat Treatment” prevede 20 minuti di esposizione della merce al calore (ad un massimo di 50 gradi centigradi). Tutte le informazioni e gli identificativi devono essere incrociabili e riconducibili al container. La regolamentazione delle infestazioni da cimice è in continua evoluzione, le ultime disposizioni vengono pubblicate ai link di seguito riportati.

Disposizioni stagionali: www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bug

Metologie di trattamento: www.agriculture.gov.au/import/arrival/treatments/treatments-fumigants

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese  

Normativa per gli investimenti stranieri: in base alle disposizioni contenute nel Foreign Takeover Act del 1975 e nella normativa in materia di investimenti esteri, i progetti che prevedono la partecipazione di capitali stranieri vengono esaminati dal Foreign Investment Review Board (FIRB).

Il FIRB, divisione del Ministero del Tesoro, e’ responsabile dell’autorizzazione di investimenti stranieri che per loro natura potrebbero risultare lesivi dell’interesse nazionale, in particolare investimenti in terreni/immobili e nei settori bancario, aeroportuale, aviazione civile, trasporto e telecomunicazioni.

Il Governo Federale, per limitare gli estensivi investimenti cinesi in Australia, ha attuato la piu’ importante riforma del FIRB, che da gennaio 2021 e’ preposto all’autorizzazione di investimenti stranieri di qualunque natura ed importo, con particolare riguardo a Mergers and Acquisition.

(ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/major-reforms-australias-foreign-investment-0 )

Legislazione societaria: Le società costituite e operanti in Australia, incluse quelle estere, sono sottoposte alla Corporate Law, e il controllo e la gestione della materia spetta alla Australian Securities and Investment Commission (ASIC). In Australia le società regolarmente registrate dispongono di una propria personalità giuridica e garantiscono agli azionisti una responsabilità limitata per le obbligazioni insorte. Ogni operazione societaria rilevante e ogni modifica statutaria deve essere notificata all’ASIC. Questa tiene un registro con i dati principali delle società quotate, che deve essere di libero accesso al pubblico. La stessa custodisce i dati e le documentazioni registrate dalle società e, su richiesta, fornisce pareri sulla regolarità di operazioni o situazioni societarie.

La maggior parte delle societa’ ricade nelle seguenti categorie:

Companies Limited by Guarantee: utilizzate da organizzazioni non commerciali come sporting club e società senza scopo di lucro.
Companies Limited by Shares, che si dividono a loro volta in:

Public Companies/ Ltd: composte da almeno un socio e senza limiti di adesione, con almeno 3 dirigenti/amministratori, di cui due che risiedano in Australia. Possono avere azioni quotate presso l’ASX e gli azionisti possono commercializzare le proprie nel rispetto delle regole ASX.
Private Companies/ Pty Ltd: non vendono generalmente azioni al pubblico. Devono avere almeno un Amministratore con residenza permanente in Australia, possono operare anche senza dipendenti o dirigenti, ed non possono avere piu’ di 50 soci che non siano anche dipendenti. 

 

Generalmente la Proprietary Company e’ la scelta più adeguata per una nuova società, e convertirla in una Public Company richiede una semplice procedura attuabile in qualsiasi momento.

Le Private Companies si dividono nelle seguenti sotto-categorie:

Small Proprietary Company - quando la società soddisfa almeno due dei seguenti requisiti: genera rendite lorde non superiori a AU$ 50 milioni; alla fine dell’anno finanziario il valore lordo degli asset è inferiore a AU$ 25 milioni; controlla altre aziende con meno di 100 dipendenti alla fine dell’anno fiscale.

Large Proprietary Company - quando la società soddisfa almeno due dei seguenti requisiti: genera rendite lorde annue superiori a AU$ 50 milioni; alla fine dell’anno finanziario il valore lordo degli asset è superiore a AU$ 25 milioni; controlla altre aziende con 100 o più dipendenti.

 

Un'impresa straniera in Australia opera generalmente attraverso:

Subsidiary: costituisce o acquisisce una società controllata (Registred Australian Company);
Branch: stabilisce una filiale e si registra come società straniera che opera in territorio australiano (Registred Foreign Company).

La differenza principale consiste nel fatto che la Subsidiary, avendo a tutti gli effetti personalità giuridica separata dalla casa madre, non comporta la piena responsabilità per quest’ultima in relazione agli obblighi assunti, come al contrario accade con il Branch. La maggior parte delle aziende estere sceglie la forma di Subsidiary per operare in Australia, ma la scelta di una piuttosto che l’altra dipende non solo da considerazioni di natura giuridica ma anche commerciale.

 

Brevetti e proprietà intellettuale: 

L’Australia è firmataria della Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale. La legge sui brevetti (Patents Act) del 1990 prevede la protezione di invenzioni e idee. Il Brevetto Standard è valido per 20 anni. L’Australian Patent Act garantisce al titolare di un brevetto il diritto esclusivo di produzione, utilizzo e sfruttamento economico dell’invenzione per un periodo di 20 anni (25 anni per brevetti farmaceutici) dalla data di registrazione. Oltre alla possibilità di ottenere un brevetto standard, è possibile ottenere anche un Brevetto di Innovazione della durata massima di 8 anni se la quota annuale è regolarmente pagata. In questo caso i tempi e le formalità burocratiche sono più veloci, e le spese meno onerose, ma il brevetto risulta meno difendibile. 

La legge australiana protegge: il diritto d’autore; il diritto di proprietà industriale; i nomi commerciali ed i marchi di fabbrica; i nomi di dominio; i segreti commerciali e i disegni registrati.

 

Sistema fiscale: 

Le principali tasse in Australia sono:

  • Payroll Tax (Imposta sui salari)
  • Goods and Services Tax – GST (Iva)
  • Land Tax (Tassa fondiaria)
  • Transfer Duty (Imposta di bollo sui trasferimenti di proprietà)
  • Custom Duty (Diritti doganali)

In generale, un’impresa australiana è tenuta a trattenere le tasse dalla busta paga dei dipendenti, deve predisporre regolari rendiconti e pagare i contributi pensionistici, riportando agli uffici ATO.
Se l’azienda genera ricavi per un minimo di AU$ 75.000, deve registrarsi per la GST ed ottenere un ABN. La GST e’ un’imposta indiretta introdotta in Australia l’1 luglio 2000 che si applica alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi, con aliquota del 10% del valore.

La tassazione sulle attività di impresa e’ del 27,5% per le piccole imprese, del 30% per le altre. Le società non residenti sono tassate in Australia esclusivamente in relazione ai redditi prodotti sul territorio. Una persona fisica si considera residente in Australia se vi risiede e soggiorna in maniera continuativa o alternata per più della metà del periodo di imposta, che decorre dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo (183 giorni).

Imposta sui redditi delle persone fisiche (AUD) 2022-23
REDDITO  TASSAZIONE 
0 – 18.200 $ Esente 
18.201 – 45.000 $ 19% per la quota oltre 18.200  
45.001 – 120.000 $ 5,092$ più il 32,5% per la quota oltre 45.000  
120.001 – 180.000 $

29.467$ più il 37% per la quota oltre 120.000  

Oltre 180.000    51.667$ più il 45% per la quota oltre 180.000  

Il 14 dicembre 1982 Australia e Italia hanno firmato una Convenzione sul divieto di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge n.292 del 27 maggio 1985 ed entrata in vigore il 5 novembre 1985.

 

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero e ICE
Ultimo aggiornamento: 09/05/2023