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Aspetti Normativi (ALBANIA)

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI[1]

Regolamentazione degli scambi

L’UE ha eliminato tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e sulla maggior parte dei prodotti agricoli, esclusi alcuni particolari prodotti quali lo zucchero (che ha quote personalizzate), prodotti agricoli freschi trasformati (per i quali l’UE continua ad applicare un regime combinato di importazione) e alcuni tipi di pesci d’acqua dolce o pesce in scatola. Tuttavia, nel perseguimento della dichiarazione della Comunità Europea sulle misure commerciali eccezionali, all’Albania è concesso il diritto di sfruttare i benefici preferenziali in materia di esportazioni, quali risultanti dall’accordo interinale sul libero scambio e dai regolamenti CE. In base a questi regolamenti, i dazi doganali sui prodotti agricoli esportati allo stato naturale saranno interamente aboliti da parte dell'UE, ciò implica che l’Albania possa beneficiare di un regime più liberale degli scambi. Il Paese gode di un accesso preferenziale al mercato UE, beneficiando di agevolazioni fiscali sulle espor­tazioni. In data 12/06/2006, UE e Albania hanno fir­mato un accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) e un ulteriore Interim Agreement che consen­te la libera importazione delle merci dai Paesi UE. Le tariffe doganali sono applicate su tutte le merci specificate nella nomenclatura basata sul Sistema Armonizzato e il loro valore va dallo 0 al 15%.

L’IVA sulle importazioni è pagata nel momento in cui le merci entrano nel territorio albanese, ed è ap­plicata nella misura del 20% sul valore dei prodotti più il trasporto e i pagamenti assicurativi fatti fino al momento dell’entrata nel territorio. Le esporta­zioni albanesi sono esenti da IVA. La dichiarazione di esportazione serve come prova dell’avvenuta esportazione. La Direzione Generale delle Dogane, al fine di creare un clima favorevole per gli operato­ri economici, può autorizzare la concessione dello status di esportatore autorizzato.

Restrizione alle importazioni: ai sensi della L.10366/2010 e L.9981/2008 sull’Approvazione dei livelli della tariffa doganale, modificata, è vietata l’im­portazione di rifiuti urbani, melma delle acque reflue e rifiuti clinici.

Importazioni temporanee: Carnet ATA. Inoltre, il regime è consentito anche per: a) lavorazione atti­va (regime a façon) per prodotti stranieri che subi­scono trasformazioni nel territorio albanese senza essere sottoposti a tariffe doganali, eccetto per alcuni oneri amministrativi pertinenti la dogana, a condizione che tali prodotti risultino riesportati; b) lavorazione sotto il controllo doganale che permette l’importazione delle merci in Albania per operazioni che modificano la loro natura o il loro stato, senza il pagamento di dazi di importazione o altre misu­re di politica commerciale (i dazi saranno dovuti a prodotto finito e sdoganato); c) lavorazione passiva per merce albanese che può essere esportata tem­poraneamente per essere elaborata e successiva­mente reimportata con esenzione totale o parziale dei dazi doganali; d) il regime di transito di merci e veicoli attraverso il territorio albanese è esente da qualsiasi dazio doganale, IVA e accise; e) regime di stoccaggio temporaneo con cui i prodotti assumo­no status di stoccaggio temporaneo dal momento in cui entrano negli uffici doganali fino al momento della loro destinazione finale. Tali merci sono tenute in speciali aree autorizzate dalle autorità doganali.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa sugli investimenti esteri: la L. 10316/2010 riconosce le società di diritto europeo. La Legge prevede un nuovo tipo di tutela per gli investitori e gli investimenti esteri, denominata protezione sta­tale speciale, e definisce che: a) non è necessaria nessuna autorizzazione preventiva in nessun setto­re per gli investimenti esteri; b) nessuna limitazione sulla percentuale di capitale straniero (è possibile detenere il 100% della società); c) gli investimenti esteri non possono essere espropriati o naziona­lizzati né direttamente, né indirettamente, a ecce­zione di casi speciali di interesse pubblico previsti dalla legge; d) gli investitori stranieri hanno il diritto di trasferire dal territorio albanese qualsiasi risorsa finanziaria collegata agli investimenti; e) è applicato il trattamento più favorevole previsto dagli accordi internazionali; f) parità di trattamento per investitori locali e stranieri sia per quanto riguarda le attività e le strutture legali, che per l’applicazione del sistema fiscale. Ci sono anche delle limitazioni all’acquisto dei beni immobili: i terreni agricoli non possono, di massima, essere acquistati da stranieri ma possono essere affittati per un periodo di 99 anni; le proprietà commerciali possono essere acquistate ma solo se l’investimento proposto ha un valore di tre volte su­periore al prezzo del terreno.

Nel tentativo di aumentare gli investimenti in settori strategici, nel maggio 2015 il Governo Albanese ha approvato una nuova legge sugli investimenti strategici, che crea due Procedure - Procedura Assistita o Procedura Speciale - e delinea i criteri, le regole e le procedure che le autorità statali devono utilizzare nel concedere lo status di investimento strategico. Un investimento strategico è un investimento di interesse pubblico sulla base di diversi criteri, tra cui: dimensione, tempi di implementazione, produttivià  e valore aggiunto, creazione di nuovi posti di lavoro, priorità economiche settoriali, sviluppo economico regionale e locale, ecc. La legge non discrimina tra investitori stranieri e nazionali. Il quadro normativo in materia di investimenti strategici è oggetto di una nuova riforma che dovrebbe portare all’approvazione a breve della nuova Legge sugli Investimenti.

Legislazione societaria: la L. 9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e le società commerciali” prevede la possibilità di co­stituire in Albania società commerciali sia a respon­sabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi tëkufizuar - Sh.p.k.) che per azioni (Shoqeri Aksionare - Sh.A) come anche la possibilità di costituire filiali (branch) e uffici di rappresentanza di società straniere, per le quali devono essere adottate le medesime proce­dure di registrazione al Registro delle Imprese della Repubblica d’Albania (QKB-CNI).

La L. 9901 e la L. 9723 del 3 maggio 2007 “Sul Cen­tro Nazionale delle Imprese” (CNI oppure QKB in albanese) hanno modificato il procedimento di re­gistrazione delle imprese. Si è passati da una pro­cedura gestita dal Tribunale che richiedeva alcuni giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo processo amministrativo razionalizzato, faci­le e piuttosto veloce.

La L.10081 del 23 febbraio 2009 “Sulle licenze, au­torizzazioni e permessi nella Repubblica D’Albania” ha previsto la costituzione di uno sportello unico per le licenze - Centro Nazionale per le Licenze, sulla base del principio di “one stop shop”.

Brevetti e proprietà intellettuale

La normativa sulla proprietà intellettuale nella Re­pubblica di Albania è disciplinata in particolare dalla L. 9947 del 27/04/2008 “Sulla Proprietà Industriale” e dalla L. 9380 del 28/04/2005 “Sul Diritto d’Autore e Diritti Connessi”. Le autorità pubbliche responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono l’Ufficio per i Diritti d’Autore dello Stato Albanese (UDASA) e la Direzione Generale dei Brevetti e dei Marchi (DGMB).

Sistema fiscale[2]

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre. ALL: Lek albanese

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 Reddito                                            Imposta

ALL 0 - ALL 40,000

0%

ALL 40,001 - ALL 50,000

50% del 13% dell’importo sopra i 30 000

ALL 0/40,001 - 200,000

 

 

Da 200.001 in più                         

 

13% dell’importo sopra i 30000 Leke

 

22.100 ALL +23% dell’importo sopra                                      i 200.000 Leke

 

Fonte: www.tatimet.gov.al

Tassazione sulle attività d’impresa:

Imposta sull’utile - il 0% dell'utile di esercizio per tutti i soggetti aventi un giro d’affari fino a 14 milioni di lek (equivalente a circa 116.000 Euro); mentre il 15% dell'utile di esercizio per tutti gli altri soggetti aventi un giro d’affari superiore a 14 milioni di lek (equivalente a circa 116.000 Euro).  Trattamenti specifici - il 5% dell'utile di esercizio per i soggetti che esercitano attività secondo la legge n. 38/2012 “Per le società di collaborazione agricola”, attività di produzione e sviluppo software, attività di agriturismo e attività nel settore dell’industria automobilistica; l’aliquota dell’imposta sull’utile e pari a 0% per gli hotel a 5 stelle, per i primi 10 anni di attività. Imposta semplificata sull’utile – a partire dal 1o gennaio 2021, i soggetti aventi un giro d’affari fino ad  8 milioni di lek (equivalente a circa Euro 66.000) non sono più assoggettati all’imposta semplificata sull’utile; dividenti, profitti dei soci: 8% altri redditi: 15%

IVA: 20%  Trattamenti specifici - 6% per le attività alberghiere, agriturismo, pubblicità, trasporto pubblico, editoria, investimenti per l’infrastruttura sportiva. Non sono soggette ad IVA tutte le persone fisiche e giuridiche che realizzano un fatturato annuo inferiore a 10.000.000 di lek (pari a circa Euro 82.000).

[2] La legislazione fiscale è affidata alla Direzione Generale delle Imposte. Informazioni più dettagliate sulla normativa delle imposte sono disponibili sul www.tatime.gov.al

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 18/01/2023