Aspetti Normativi (PARAGUAY)
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Regolamentazione degli scambi
Tutte le merci importate sono soggette a dazi fino al 24%, secondo la tariffa armonizzata comune del Mercosur, a eccezione di 100 articoli basici, 150 addizionali e 399 che fanno parte di una lista specifica convertita in tariffa comune nel 2006.
Sdoganamento e documenti di importazione: l’importazione si effettua mediante la presentazione di un formulario per lo sdoganamento (entro 15 giorni dall’entrata della merce nel Paese), presentato dallo spedizioniere autorizzato presso la Dogana e accompagnato dai seguenti documenti: riconoscimento di imbarco o guida aerea, fattura commerciale, fattura consolare. Se richiesti: certificato di origine, dichiarazione del valore della dogana, documenti bancari. Sono richieste licenze di importazione per armi e munizioni.
Classificazione doganale delle merci: Nomenclatura doganale del Paraguay.
Restrizioni alle importazioni: non presenti. Il Paese aderisce al WTO e all’ALADI (Associazione per l’integrazione Latino-Americana) che prevede l’adozione di tariffe bilaterali preferenziali tra i 10 Paesi membri.
Importazioni temporanee: il regime consente l’introduzione nel territorio del Paese, in esenzione doganale, di materie prime o semilavorati destinati a essere sottoposti a trasformazione, con l’obbligo di successiva esportazione entro un tempo stabilito (12 mesi, limite che può essere prorogato una sola volta).
Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese
Qualsiasi merce importata è commercializzabile mediante importatori, distributori, agenti e/o venditori. È in vigore una normativa che disciplina gli accordi di rappresentanza, con particolare riferimento alle relazioni commerciali di agenti e distributori con imprese straniere. La concessione di licenze per l’utilizzo nella produzione locale di marchi internazionali è molto diffusa.
Normativa per gli investimenti stranieri: gli investimenti stranieri non soggiacciono a una licenza governativa. La L.60/90 (modificata con Decreto 22.031/2003) ha concesso nuove agevolazioni ai capitali stranieri: esonero totale dalle imposte doganali, abbattimento di tasse interne sulle importazioni di beni di capitale, materie prime e IVA per i macchinari e capitali importati, esenzione del 95% delle imposte sul reddito per un periodo di 5 anni per le imprese ammesse ai benefici della legge e altre facilitazioni. Nessuna attività è preclusa agli investitori esteri, anche se viene accordata la preferenza per iniziative che valorizzino le materie prime e diano occupazione. La L.1064/97 (De Maquila) permette la creazione di imprese di assemblaggio, denominate maquiladoras, fino al 100% di capitale straniero che, a fronte di garanzie e libere da dazi doganali, hanno licenza di importare temporaneamente beni capitale, equipaggiamenti, materie prime, beni di consumo, etc. da utilizzare in processi industriali o di servizio destinati all’assemblaggio per la successiva riesportazione nel Paese di origine o in qualsiasi parte del mondo. La L. 5012/13 (Alleanza Pubblico Privata - APP) prevede che i contratti di partecipazione Pubblico-Privato si applichino a progetti per la realizzazione di infrastrutture e per la gestione di servizi. Stimolando l’afflusso di risorse private, con la stipula di Power Purchase Agreement. Altre leggi sugli investimenti stranieri sono: L. 434/94 sulle obbligazioni in moneta straniera e la L. 1045/83 che stabilisce il regime di opere pubbliche. La L. 117/91 riserva pari trattamento tra investimenti locali e stranieri, estendendone uguali garanzie (diritti e doveri) senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge.
La Legge n. 1064/97 “De la industria maquiladora de exportación” ed il Decreto n. 9585/00 promuovono la creazione ed il funzionamento di imprese che si dedicano, totalmente o parzialmente, a processi produttivi che combinano beni o servizi di provenienza estera, importati temporaneamente, con manodopera ed altri beni nazionali, e destinano la loro produzione ai mercati esteri.
La società estera è denominata “matriz”, la società operante in loco è denominata “empresa maquiladora”.
Legislazione societaria: le società più diffuse sono la Società Anonima (SA), la Società a Responsabilità Limitata (SRL) e la Società Cooperativa (COOP). Le società estere che intendano operare in Paraguay devono espletare le seguenti fasi: il consiglio di amministrazione deve deliberare l’apertura della succursale, agenzia o ufficio di rappresentanza nel Paese; dimostrare che la società sia stata costituita secondo le leggi del Paese di origine e fornire un capitale di ca. 8.342€; nominare un rappresentante legale.
Per quanto riguarda la costituzione di joint venture, il codice civile del Paraguay non ne disciplina in modo specifico il funzionamento, ma stabilisce che gli interessati possano disporre liberamente dei loro diritti mediante la stipula di contratti con la sola osservanza delle norme imperative della legge. La legge 117/91 sugli investimenti (cap. contratti società miste), regola la costituzione di società a capitale locale e straniero. È concessa facoltà alle persone fisiche, paraguaiane o straniere e alle persone giuridiche domiciliate e con rappresentanza in Paraguay, di costituire fra loro una società a capitale misto per lo svolgimento delle attività consentite dalla legge. Le persone fisiche o giuridiche straniere che stipulano contratti di società mista devono attenersi alle leggi locali, fissando il proprio domicilio in Paraguay e adempiendo alle altre disposizioni stabilite dalla legislazione nazionale.
Brevetti e proprietà intellettuale
I principali benefici derivanti dalla registrazione dei brevetti sono: la protezione giuridica del titolare, il diritto esclusivo allo sfruttamento e alla commercializzazione, la tutela giudiziaria contro la concorrenza sleale. La validità di un brevetto è ventennale, non rinnovabile, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. I brevetti registrati in Paraguay hanno valore solo sul territorio nazionale. Il Paese aderisce della Convenzione di Parigi.
Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.
Imposta sul reddito delle persone fisiche: 10%
Imposta sul reddito impresariale - “Impuesto a la Renta Empresarial” (IRE): Tassa diretta che grava su tutti i redditi generati in Paraguay e provenienti dalla realizzazione di attivitá commerciali, industriali o di servizi, eccetto quelle di carattere personale. Tra i contribuenti sono anche incluse le persone o gli enti costituiti al di fuori del territorio della repubblica paraguaiana, ma che realizzano attivitá registrata nel Paese. Il tasso che si applica é del 10% sulla rendita netta.
Imposta sui dividendi e utili – “Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades” (IDU): imposta diretta che grava a tutte le imprese unipersonali e società costituite nel paese o all’estero che distribuiscono dividendi e utili. La tassa che viene applicata è dell’8% alle persone fisiche, giuridiche o entità residenti nel paese e del 15% alle persone fisiche, giuridiche o entità non residenti nel paese o con casa matrice all’estero.
Imposta sul reddito dei non residenti – “Impuesto a la renta de no residentes” (INR): imposta che grava il reddito ed i benefici ottenuti dalle persone fisiche, giuridiche o entità non residenti nel paese. Il tasso che si applica è del 15%.
Imposta sul reddito delle persone fisiche - “Impuesto a la Renta Personal” (IRP): imposta diretta che grava sul reddito originato in Paraguay proveniente dalla realizzazione di attivitá professionali che generano entrate e prestazione di servizi. Tra i redditi è incluso anche il 50% dei dividendi e degli utili che si ottengano in qualità di azionisti o soci d’imprese soggette all’ “impuesto a la renta de actividades comerciales”. La tassazione può essere così sintetizzata:
• Coloro che hanno un reddito netto in un anno fino a Gs. 50.000.000, pagano l’8%
• Coloro che hanno un reddito netto in un anno superiore a Gs. 50.000.001, fino a Gs.150.000.000 pagano il 9%
• Coloro che hanno un reddito netto in un anno superiore o uguale a Gs.150.000.001 pagano il 10%
Imposta sul Valore Aggiunto - “Impuesto al Valor Agregado” (IVA): con il nuovo regime tributario si stabilisce una IVA differenziata in base al tipo di prodotto; l’aliquota varia dal 5% al 10%.
Imposta Selettiva al Consumo - “Impuesto Selectivo al Consumo” (ISC): questa imposta si applica ai prodotti il cui consumo si considera socialmente indesiderabile e ai beni considerati di lusso, sia prodotti nel Paese che sono provenienti dall’estero. Prodotti a cui si applica l’ISC sono, ad esempio, le sigarette e i tabacchi (tassazione dal 18 al 24%) e le bevande alcoliche in generale (tassazione dal 5 al 12%). È inoltre elevata l’aliquota applicata sui combustibili e derivati del petrolio (50%) mentre è minima quella sulle armi da fuoco (dal 1 al 6%).



