Aspetti Normativi (TANZANIA)
Procedure di importazione
L’importatore dovrà presentare i documenti necessari ad un Licensed Clearing and Forwarding Agent (CFA), un agente autorizzato dalla Commissioner for Customs & Excise Department incaricato di esaminare i documenti e procedere ad un primo screening delle merci. I documenti dovranno essere caricati dall’Agente sul portale online Tanzania Customs Integrated System (TANCIS) con un anticipo di 7 giorni rispetto alla data di arrivo delle merci. Attraverso il servizio Pre-Arrival Declaration l’importatore può far passare le sue merci attraverso un primo controllo in modo da ridurre le tempistiche di controllo doganale al momento dell’arrivo e sapere in anticipo le eventuali tasse e dazi da pagare. (FONTE; Tanzania Revenue Authority)
Procedure di esportazione
Tutte le esportazioni sono esenti da dazi e tasse eccetto tre categorie: pellicce e pelle sono soggette ad una tassa di esportazione dell’80% del valore FOB corrispondente (o 0.52 dollari per kg). Gli anacardi sono soggetti ad una tassa di esportazione del 15% del valore FOB corrispondente (o 160 dollari per tonnellata metrica) e la pelle conciata al cromo ad una tassazione del 10% del valore FOB. Anche per le esportazioni è necessario che l’esportatore contatti un CFA che possa raccogliere i documenti, metterli sul portale online TANCIS e procedere ad un primo controllo delle merci. (FONTE: Tanzania Revenue Authority)
Proprietà intellettuale, brevetti e marchi
In base alla normativa tanzaniana la protezione dei brevetti è garantita per venti anni dalla data di compilazione della richiesta. Dopo la scadenza, il brevetto rientra nel pubblico dominio e può essere utilizzato liberamente (FONTE: Business Registration and Licensing Agency (BRELA). La registrazione di un marchio ha una durata di 10 anni, rinnovabile per un periodo di altri dieci anni dopo il pagamento di una tassa di rinnovamento (FONTE: Banjul Protocol on Marks Edition 2022).
Diritti di proprietà privata
Ai sensi del Tanzania Investment Act del 1997 e del Land Act del 1999, l’occupazione della terra da parte di cittadini stranieri è permessa solo per motivi di investimento. La terra può essere concessa in prestito per un periodo fino a 99 anni. (FONTE: Tanzania Investment Centre).
Convenzione per la Protezione degli Investimenti
La Tanzania ha ratificato con l’Italia la Convenzione per la Protezione degli Investimenti. La ratifica è stata effettuata a Dar es Salaam il 21/08/2001, ed è stata resa esecutiva in Italia con la Legge 15/01/2003 n.21. La convenzione è entrata in vigore il 25/04/2003.
La Tanzania aderisce all’International Chamber of Commerce. Il riconoscimento della proprietà privata e la protezione contro i rischi non commerciali sono garantiti dal fatto che la Tanzania è membro della “Multilateral Investment Guarantee Agency” e dell’“International Centre for Settlement of Investment Disputes” (ICSID), entrambi istituti affiliati alla Banca Mondiale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Tanzania Revenue Authority www.tra.go.tz