Aspetti Normativi (TUNISIA)
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: la normativa tunisina sulle importazioni si basa sulla L.86/1992 e sulla L.772/1983. Ai fini dell’importazione/esportazione nel e dal Paese è necessaria una licenza di import/export, rilasciata dal Ministero per il Commercio con l’estero. I moduli di richiesta sono disponibili presso le Camere di Commercio e di Industria o presso l’API (Agence de Promotion de l’Industrie). I moduli devono, quindi, essere depositati presso un intermediario concordato che li trasmetterà al Ministero per il Commercio con l’Estero (Direction Gènèral du Commerce Extèrieur). In caso di decisione favorevole, è necessario ottenere un numero di identificazione doganale (codice doganale), oltre al certificato d’importazione (EUR 1) che permette un azzeramento dei diritti di dogana e il solo pagamento dell’IVA con un’aliquota del 18%, dell’imposta sul consumo (AIR, Avance sur l’Impot sur le Revenu) pari al 10% più un canone sulle prestazioni doganali (RPD, Rèdevance Prestations Douanière) del 2%. In caso di assenza di modulo EUR 1 i diritti di dogana variano dal 10% al 43%. Altri documenti fondamentali sono il contratto commerciale (o fattura pro forma), la dichiarazione doganale per le merci importate temporaneamente, l’autorizzazione o la licenza per le merci soggette a quote, l’assicurazione, la lista dei colli, la LTA o B/L (Lettre de Transport Aèrien ou maritime).
Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato. Sono applicati dazi ad valorem con aliquote dal 10% al 43%; sono state abolite quelle applicate per quasi tutte le categorie di macchine e attrezzature a uso industriale, mentre sui beni di consumo può arrivare fino al 200% (i.e. alcolici).
Restrizione delle importazioni[1]: la maggior parte dei prodotti viene importato liberamente e la lista è aggiornata annualmente dal Ministero dell’Economia Nazionale (i.e. attrezzature e prodotti industriali non fabbricati in Tunisia, etc.). Sono vietati all’ingresso tutti quei prodotti stranieri che non soddisfino gli obblighi previsti dalla legislazione in vigore in materia di indicazione di origine (Art. 41, Cap. VI, sez. 2, Prohibitions). Soggiacciono, inoltre, ad autorizzazione da parte del Ministero del Commercio alcuni prodotti che abbiano implicazioni per la sicurezza, salute e l’integrità della flora e fauna locali e altri beni protetti (i.e. tappeti e vini).
Importazioni temporanee: il regime temporaneo è consentito per importazioni di portata limitata (macchinari o oggetti per riparazione o prova, prodotti per fini espositivi, etc.) e per merci destinate alla trasformazione; in questo caso, le imprese importatrici beneficiano dell’esonero dai diritti e dalle tasse doganali, con una garanzia del 5% del valore delle merci. Anche per le importazioni temporanee è necessario munirsi del Carnet ATA.
Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri[2]
Dal 1° Aprile 2017 è entrata ufficialmente in vigore la nuova legge degli investimenti che vuole porsi come strumento per attirare nuovi capitali stranieri nel Paese, incentivare la creazione di imprese e il loro miglioramento al fine di concretizzare le priorità dell’economia nazionale, attraverso in particolare: la promozione del valore aggiunto, la competitività, la capacità all’esportazione e il contenuto tecnologico dell’economia nazionale al livello regionale e internazionale e lo sviluppo dei settori prioritari; la creazione di posti di lavoro e la promozione della competenza delle risorse umane; la realizzazione di uno sviluppo regionale inclusivo e equilibrato; la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Inoltre, il nuovo codice degli investimenti, con tutti i decreti d’applicazione e la legge sui vantaggi fiscali ha lo scopo principalmente di ridurre le restrizioni alla partecipazione di investitori stranieri in diversi settori, facilitare le procedure amministrative attraverso l’istituzione di una Commissione Superiore degli Investimenti per accelerare la realizzazione dei progetti, incrementare il numero delle zone a sviluppo regionale, prevedendo un aumento dei vantaggi finanziari e fiscali per gli investimenti ivi realizzati. Per questo il nuovo codice prevede l’applicazione di “Premi”, quali: il premio della promozione del valore aggiunto e della competitività; il premio di sviluppo della capacità occupazionale a titolo della presa in carico da parte del Governo; il premio di sviluppo regionale basandosi sull’indicatore di sviluppo regionale in alcune attività, la realizzazione di un’operazione d’investimento diretto e le spese infrastrutturali extra-murali; il premio di sviluppo sostenibile a titolo d’investimento per la lotta all’inquinamento e la tutela dell’ambiente.
Legislazione societaria: tutte le società, anche quelle aventi partecipazione straniera al capitale, sono regolate dalle disposizioni del Codice di Commercio Tunisino, per le parti non espressamente disciplinate dal codice civile che ricalca, nella sua impostazione di base, quello francese. Il Codice prevede: la società anonima (SA) e la società anonima a responsabilità limitata (SARL), tipologie più comuni e disciplinate da norme simili a quelle europee; la Società in nome Collettivo (SNC), la società in accomandita semplice o per azioni (SCS/SCA) e, dal 2000, la società unipersonale a responsabilità limitata (SUARL). Il codice degli investimenti incentiva inoltre la creazione di alcune forme societarie a partecipazione straniera quali le filiali, le partnership e le joint venture.
Brevetti e proprietà intellettuale
L’ente preposto all’attuazione delle disposizioni legislative in materia di proprietà industriale è l’INNORPI (Institut National de le Normalisation et de la Proprietè Industrielle). La registrazione dei marchi ha durata decennale rinnovabile sine die, quella dei brevetti ventennale, mentre quella dei disegni e modelli di 5, 10 o 15 anni; la validità decorre dalla data di presentazione della richiesta. La registrazione dei marchi non è obbligatoria tranne in alcuni casi determinati da appositi decreti legge.
Sistema fiscale
Il panorama fiscale tunisino è stato modificato dalla legge fiscale del 1988, che ha introdotto l’imposta sul valore aggiunto o Taxe sur la Valeur Ajoutèe (TVA). L’attuale sistema prevede la distinzione tra imposte dirette (imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, imposta per la formazione professionale) e indirette (imposta sul valore aggiunto, al consumo, sui viaggi all’estero e sulle assicurazioni).
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Imposta sui redditi delle persone fisiche[3] |
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Redditi in TND |
Valore |
Fino a 5.000 |
0% |
Da 5.000 a 20.000 |
26% |
Da 20.000 a 30.000 |
28% |
Da 30.000 a 50.000 |
32% |
Oltre 50.000 |
35% |
Imposta sulle società : la legge finanziaria prevede diverse aliquote per l’imposta sulle società, che variano a seconda dei settori e del fatturato.
• Tasso generale: 25%
• Tasso ridotto: 10% per i benefici provenienti dall’export
• Tasso ridotto: 20%
• Tasso specifico ad alcuni settori (servizi): 35%
Per maggiori dettagli rimandiamo al sito www. finances.gov.tn/fr/apercu-general-sur-la-fiscalite
Imposta sul valore aggiunto (TVA)[4]: 7% per attività medicali, medicine e prodotti farmaceutici, conserve alimentari, prodotti dell’artigianato locale e materie prime utilizzate nel settore, operazioni di trasporto di persone e dei prodotti agricoli per conto terzi; 13% per macchinari, servizi informatici, servizi di hotellerie e turistici, beni strumentali, elettricità a bassa e media tensione utilizzata nel funzionamento delle attrezzature agricole ed elettricità a bassa tensione destinata a uso domestico, alcuni tipi di carburanti a esclusione della benzina e del gas naturale, operazioni di trasporto di merce a esclusione di prodotti agricoli e della pesca; 19% tariffa base.
[1] Fonte: Direzione Generale delle Dogane (www.douane.gov.tn.)
[2] Fonte: Agenzia di Promozione Industria e Innovazione (www.tunisieindustrie.nat.tn)
[3] Fonte: Ministero delle Finanze
[4] Fonte : www.impots.finances.gov.tn