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Aspetti Normativi (UNGHERIA)

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: disciplina conforme alle norme comunitarie.

Classificazione doganale delle merci: disciplina conforme ai codici internazionali (TARIC).

Restrizione delle importazioni: non sono previste restrizioni per i Paesi UE. Per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi, si applicano le direttive comunitarie in materia (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16/11/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Ogni merce importata da uno Stato extra UE sul territorio comunitario è, quindi, subordinata al pagamento del dazio sull’importazione. La franchigia dei dazi può essere prevista solo in conformità alle norme della legge doganale.

Importazioni temporanee: le importazioni temporanee sono consentite per un periodo di sei mesi, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei mesi.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: non esistono restrizioni alla partecipazione di capitale straniero; anche l’acquisizione di una quota di maggioranza in una società non è soggetta all’approvazione delle autorità ungheresi. Dal 1988 è stata predisposta una legge a tutela degli investimenti stranieri (Legge XXIV del 1988 sugli investimenti stranieri in Ungheria). I costi per l’apertura di una società includono: le spese processuali, i costi di pubblicazione, l’atto ufficiale di priorità, i costi per le spese legali e l’eventuale costo di traduzione certificata dei documenti stranieri. La procedura di apertura per le Kft. (Srl), Bt. (Sas), Kkt. (società in nome collettivo), cooperativa sociale e società individuale è esentasse a differenza delle S.p.a. (Zrt.), delle filiali ungheresi di imprese con sedi all’estero e delle rappresentanze commerciali dirette in Ungheria di imprese straniere.

Dal 1/3/2012, è previsto l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza e la corresponsione di un contributo annuo, oltre alla quota. Spetta alla Camera di Commercio offrire servizi alle aziende definiti dalla legge in modo gratuito.

Brevetti e proprietà intellettuale: In materia, sono applicabili le direttive e le risoluzioni comunitarie. Il brevetto europeo è lo strumento grazie al quale la tutela accordata ad un’invenzione può essere fatta valere in tutta Europa, senza la necessità di depositare la richiesta in ogni singolo Stato membro. La normativa di riferimento è la Decisione 2011/167/ UE del Consiglio del 10/03/2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela dei brevetti unitaria. Per quanto riguarda la normativa nazionale, viene concessa una tutela di 20 anni. Per le procedure di registrazione, sia i cittadini che le ditte straniere, devono avvalersi di un rappresentante ungherese. Viene riconosciuta anche la brevettabilità dei processi di produzione. Per i brevetti accettati prima del 01/01/1996, la legge di riferimento è la n. 2/1969 mentre per quelli approvati in seguito occorre far riferimento alla nuova legge, che recepisce la normativa internazionale (L. 33/1995). Per i brevetti accettati dopo il 1/01/2003, la legge di riferimento è la n. 39/2002.

Sistema fiscale

Sono previste: imposta sui redditi delle società (Tao), imposta comunale industriale (Ipa), imposta sui redditi delle persone fisiche (Szja), imposta sul valore aggiunto (ÁFA), imposta su prodotti speciali (equivalente all’accisa italiana) e altri oneri e contributi previdenziali e sanitari. In Ungheria, sono considerati soggetti fiscali: i cittadini ungheresi residenti, qualsiasi persona giuridica ungherese, società straniere off-shore, rappresentanze commerciali, filiali, qualsiasi persona fisica straniera dotata di permesso di soggiorno o che trascorra nel Paese più di 183 giorni.

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche: aliquota unica al 15% (Szja) e un contributo unico, il contributo per la sicurezza sociale (Társadalombiztosítási járulék): Aliquota al 18,5% [Il contributo pensionistico (10%) e il contributo dell’assicurazione malattia e del mercato del lavoro (4% + 3% + 1,5%) cosí inglobati.

Tassazione sulle attività di impresa: dal 1° gennaio 2017 la Flat Tax è andata a sostituire il precedente sistema di tassazione progressivo; l’imposta sui redditi delle società (Társasági adó) ammonta al 9% (la più bassa dell’UE). Durante il periodo 2017-2018 le regole sulla tassazione sono state significativamente cambiate così da ridurre le procedure di tassazione e rafforzare il ruolo dell’autorità fiscale ungherese in quanto fornitore di servizi. A partire dal 2020 ulteriori cambiamenti significativi di tassazione sono stati realizzati con l’intento evidente di semplificazione amministrativa e di agevolazione della situazione dei contribuenti, tramite per esempio l’avvio nel 2019 della Strategia KKV volta a supportare e rafforzare l’attività delle micro-piccole-medie imprese tramite anche agevolazione fiscale. Inoltre dal 1° gennaio 2020 la tassa sulle piccole società diminuisce dal 13% al 12% ed il contributo sociale che i datori di lavoro devono versare sugli stipendi lordi dei propri dipendenti è diminuito del 2% al 17.5% a partire dal 1° luglio 2019 e nel corso del 2020 si prevede un ulteriore taglio del 2%. L’imposta sulle attività locali (iparűzési adó) è del 2%, mentre il contributo sull’innovazione è dello 0,3%.

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 27% (prevista un’aliquota del 18% per i prodotti alimentari e del 5% per i beni di prima necessità e i giornali). Sono esenti da IVA i servizi finanziari, bancari, assicurativi e alcuni servizi di investimenti e compravendita nel settore immobiliare. La carne cruda di animali abitualmente ritenuta idonea al consumo alimentare è soggetta ad un’aliquota del 5%. Per le regole di vendita di prodotti senza tassazione all’interno della comunità consultare § 89 e § 331 della legge sull’IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è subordinata alla condizione che il soggetto fiscale (o non) che acquisisce il prodotto e che ne é responsabile del pagamento dell’IVA abbia una partita IVA in uno Stato membro diverso da quello di spedizione e costui dovrà necessariamente comunicare la partita IVA al venditore.

 

Fonte: “Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 26/09/2023