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Governo Italiano
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Accordi economico-commerciali con l'Italia (LIBANO)

AnnoAccordo / Descrizione
2011Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizione fiscali
Le disposizioni della Convenzione sono divenute applicabili a decorrere dal 1^gennaio 2012. Ai profitti d'impresa (persone fisiche e societą di persone) si applicano aliquote che variano da un minimo del 4 ad un massimo del 21 percento in base ai diversi scaglioni di profitto. Le imprese di capitali, comprese le filiali di societą estere operanti in Libano, sono generalmente soggette ad una imposta del 15% sui ricavi netti e del 10% sulla distribuzione degli utili. L'imposta sulle vendite, similarmente alla nostra IVA, e' pari al 10%.
2000Accordo di Promozione e Protezione Investimenti
Con l’Italia esiste un accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti che riconosce pleno jure/de facto, sulla base dell'ordinamento locale, tutti gli investimenti effettuati da persone fisiche o giuridiche italiane non residenti o che hanno sede in Libano; gli investimenti riconosciuti e protetti dall'accordo coprono sia il diritto di acquisire la titolaritą di un diritto di proprietą su beni immobili (inter vivos e mortis causa), che il diritto di costituire o acquisire una partecipazione in societą di diritto locale (con sede in loco).