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Politica economica (IRAQ)

In materia di investimenti, il quadro normativo di riferimento (Legge n. 13/2006 emendata nel 2009 e nel 2016, ed il corollario di leggi correlate), rivisto nel tempo, appare strutturato e, almeno sulla carta, assicura una certa forma di salvaguardia dei capitali stranieri. Già nel 2004 era stata ampiamente integrata e perfezionata la Legge sulle Imprese, Legge N. 21/1997, ed era stata creata un'apposita Commissione Nazionale per gli Investimenti (http://investpromo.gov.iq). La regione del Kurdistan iracheno ha emanato una propria legge sugli investimenti (Legge N. 4/2006), che sebbene più avanzata di quella nazionale, ne ricalca le linee guida, con buoni risultati attribuibili, tuttavia, alle migliori condizioni di sicurezza della regione. Nel resto del Paese non mancano iniziative di investimento, sebbene in misura ben al di sotto del potenziale a causa della permanente incertezza da parte degli imprenditori circa le condizioni di sicurezza.

La National Investment Commission ha messo a disposizione una guida agli investimenti nel Paese (http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2016/10/legel-guide%20-final.pdf). Gli investitori stranieri godono di vantaggi fiscali: 10 anni di esenzione dalle tasse, a partire dalla data di inizio delle operazioni commerciali, per progetti approvati dalla National Investment Commission. La legge garantisce libertà di rimpatrio degli utili e la non nazionalizzazione e/o confisca dei beni. La corporate tax a regime e' del 15%. L’importazione delle apparecchiature e dei pezzi di ricambio è esente da imposte doganali per i primi 3 anni.

Permangono difficoltà derivanti dalle limitate capacità della Commissione Nazionale Investimenti di dare seguito sul piano attuativo alle buone intenzioni e alle iniziative promozionali: in un sistema ancora strettamente legato all’intervento di decisori pubblici nei programmi e nelle iniziative di investimento privato, occorre considerare i tempi  delle trattative da affrontare con i Ministeri responsabili dei settori di cui fa parte la maggior parte del sistema produttivo costituito da imprese pubbliche.

Attualmente, buona parte degli investimenti stranieri e' incentrata nello sfruttamento delle risorse energetiche ed e' appannaggio delle multinazionali petrolifere (Italia, Corea del Sud, Regno Unito, Francia, Russia, USA), in grado di porre in essere idonei presidi di sicurezza armati. Le PMI sono invece presenti per lo più attraverso la fornitura di macchinari e impianti chiavi in mano, realizzati mediante l’invio di propri tecnici per i tempi necessari ai processi di montaggio/collaudo/avviamento.

Nonostante gli sforzi di razionalizzazione della materia degli investimenti, altre criticita' sono infine derivanti dalla mancanza di una Legge sulle infrastrutture, bloccata da tempo in Parlamento, e indispensabile per avviare seri interventi di ripristino delle infrastrutture del paese, e il riordino del settore petrolifero con l'approvazione della Legge sugli idrocarburi (e' in corso d'opera una riforma in senso centralistico, con la nascita di una Compagnia Petrolifera statale che funzioni come ente con sufficienti garanzie di indipendenza). Con il termine dell'attuale legislatura, in concomitanza con la fine della sforzo bellico nei confronti di Da'esh e l'inizio di riforme economiche relative al settore privato e a quello bancario, il Governo sta tentando di promuovere nuovi investimenti da parte delle imprese straniere, nel settore petrolifero, delle infrastrutture, delle costruzioni, della salute, dell'acqua e dell'agricoltura.

Con la Conferenza di ricostruzione di Kuwait City si e' assistito ad un certo rilancio delle riforme economiche, anche grazie al sostegno della Banca Mondiale. Tra le riforme annunciate si segnalano:
- la creazione di una Cellula per le Riforme Economiche presso la Presidenza del Consiglio, con un ruolo guida nell'ideazione e ottimizzazione delle politiche economico-commerciali;
- l'attuazione del "one-stop-shop", presso la National Investment Commission, come agevole porta d'ingresso a favore degli investitori, in luogo di un procedimento decisionale in capo ai singoli Ministeri per ogni singolo investimento proposto (la legge sugli investimenti in realta' prevdrebbe gia' l'istituto del one-stop-shop);
- la maggiore tutela degli investitori tramite l'accessione alla Convenzione di New York del 1958 sui lodi arbitrali

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019