04/04/2019 - NUOVA LEGGE SUGLI INVESTIMENTI ESTERI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il 15 marzo 2019 l'Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato la nuova legge sugli investimenti esteri della Repubblica Popolare Cinese, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020. Il provvedimento sostituisce testi precedenti che più volte sono stati oggetto di tentativi di ammodernamento. Il nuovo provvedimento si propone di approfondire ulteriormente il processo di apertura dell’economia cinese, promuovendo attivamente gli investimenti esteri, rafforzando la protezione dei diritti e degli interessi legittimi degli investitori, standardizzando i requisiti di corporate governance e favorendo una crescente liberalizzazione del mercato.
La legge introduce un sistema di gestione degli investimenti senza autorizzazione preventiva con l'eccezione dei settori menzionati nella cosiddetta negative list, al fine anche di omogeneizzare l'applicazione dei processi autorizzativi. La negative list è stata introdotta su scala nazionale a partire dal 2016, dopo un progetto pilota in tre free trade zones. L’ultimo aggiornamento della negative list risale a giugno 2018, elencando 48 settori in cui gli investimenti esteri sono ristretti o proibiti; per gli ambiti al di fuori della lista era comunque previsto un processo autorizzativo. A partire dal 2020, sulla base della nuova legge l'accesso straniero ai settori diversi da quelli elencati nella negative list richiederebbe invece solo la registrazione presso le autorità competenti. Nelle intenzioni delle autorita' cinesi si dovrebbe quindi crearsi un ambiente più favorevole quanto a stabilità, trasparenza, prevedibilità ed equità nel trattamento degli investimenti, siano questi domestici o esteri, non ultimo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale.
La legge prevede inoltre che il Governo si faccia carico di istituire un sistema di servizi agli operatori stranieri per fornire consulenze e informazioni sul quadro normativo, sulle misure a supporto e sui progetti di investimento. Elemento innovativo sarebbe il riconoscimento di un trattamento equo tra soggetti stranieri e domestici anche nelle operazioni di procurement pubblico. Viene formalmente previsto l'accesso per le imprese a capitale straniero alle Initial Public Offerings, all'emissione di obbligazioni societarie e ad altri mezzi finanziari in conformità con la normativa nazionale. Con riferimento ai settori finanziari, la legge esplicita che prevalgono le normative specifiche ove presenti (cfr. art. 41). Ai governi locali viene riconosciuta una parziale autonomia nella definizione delle politiche volte ad attrarre gli investimenti esteri. Nel complesso dovrebbero essere rafforzati i presidi, sinora piuttosto inefficaci, a protezione degli investimenti esteri, della proprietà intellettuale e degli impegni assunti dai governi locali. Verrebbero inoltre sviluppati meccanismi di gestione dei reclami.
Notizia segnalata daAmbasciata d'Italia - CINA