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Politica interna (GIAPPONE)

Il testo della Costituzione del Giappone è consultabile in lingua inglese al seguente link: https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html

Per maggiori informazioni sul Governo del Giappone, sulla composizione e sulle competenze dell’Esecutivo si può far riferimento alla pagina: https://www.japan.go.jp/directory/#cabinet

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Costituzione: 3 novembre 1946, precedente 1890

Forma di Governo: Democrazia parlamentare con monarchia costituzionale

Amministrazione del territorio: 47 prefetture

Capo dello Stato: Imperatore NARUHITO (dal 1° maggio 2019)

Capo del Governo: Primo Ministro KISHIDA Fumio

Ministro degli Affari Esteri: HAYASHI Yoshimasa

Potere esecutivo: Il Primo Ministro è designato dal Parlamento (“Dieta”, composta da due Camere) a seguito di elezioni e coincide con il leader della coalizione di maggioranza nella Camera dei Rappresentanti. Il Primo Ministro nomina i membri del Gabinetto.

Potere legislativo: Camera dei Consiglieri (Camera Alta) 242 seggi; membri eletti a suffragio universale per sei anni, metà dei quali rinnovati ogni tre anni: 146 con sistema maggioritario e 96 in circoscrizioni plurinominali con sistema proporzionale;

- Camera dei Rappresentanti (Camera Bassa) 475 membri eletti a suffragio universale per 4 anni, metà dei quali rinnovati ogni due anni: 295 eletti in collegi uninominali con sistema maggioritario e 180 eletti in collegi plurinominali con sistema proporzionale.

Potere giudiziario: Corte Suprema composta da un Presidente, designato dal Gabinetto e nominato dall’Imperatore, e da 14 giudici. La Corte Suprema ha giurisdizione in materia costituzionale. Corti di grado inferiore: i giudici sono nominati dal Gabinetto per dieci anni.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2023