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23/09/2014 - Revisione della normativa sugli investimenti diretti esteri

Revisione della normativa sugli investimenti diretti esteri

Sono stati emanati il 14 e il 19 agosto scorsi tre nuovi decreti attuativi della legge sugli investimenti diretti esteri.

Si ricorda che la suddetta legge quadro era stata promulgata il 2 novembre 2012 e resa successivamente esecutiva con due decreti attuativi del 31 gennaio 2013 dopo una lunga e complessa gestazione, a sancire in modo netto il nuovo corso intrapreso dal Presidente Thein Sein anche (e soprattutto) in campo economico, e l’apertura del Myanmar agli investitori esteri dopo cinquant’anni di isolamento internazionale.

Tale legge (e i suoi decreti), pur innovando in maniera radicale la disciplina in materia, non ha peraltro colmato alcune lacune, successivamente emerse a fronte di nuovi, importanti investimenti, soprattutto nel settore energia, telecomunicazioni, manifatturiero, turistico-alberghiero, per citare solo i settori di principale attrazione.

Anche sulla base delle esigenze emerse in questi mesi, il Ministero della Pianificazione e dello Sviluppo Economico e il suo Direttorato per gli Investimenti-DICA hanno provveduto a emanare tre nuovi decreti attuativi: essi sono la MIC Notification n. 49 del 14 agosto (che sostituisce la n. 1 del 31 gennaio 2013), la MIC Notification n. 50 sempre del 14 agosto e, infine, la  MIC Notification n. 51 del 19 agosto.

Come primo inquadramento d’insieme, si segnala che la notifica n. 49 ri-elenca con maggiore dettaglio, rispetto a quanto fatto in precedenza con il decreto n. 1 del 31 gennaio 2013, l’elenco delle attività economiche interdette agli stranieri, soggette a joint venture o a particolari restrizioni e/o a raccomandazioni tecniche dei Ministeri di linea.

Le notifiche n. 50 e 51 sono invece completamente innovative, andando a disciplinare materie prima non dettagliate, ovvero introducendo l’elenco delle attività economiche che richiedono necessariamente una valutazione del relativo impatto ambientale e quelle escluse da benefici fiscali (tasse e dazi).

Si tratta senz’altro di un passo in avanti verso una maggiore chiarezza e trasparenza della disciplina sugli investimenti esteri; allo stesso tempo restano irrisolti nodi importanti, sui quali si è già riferito in passato, in primis la coerenza con la disciplina societaria birmana, risalente all’epoca coloniale inglese (che ne disciplina la registrazione ma non obbliga all’iter autorizzativo facente capo all’agenzia governativa Myanmar Investment Commission (MIC), previsto invece dalla disciplina sugli investimenti diretti esteri).

La circostanza, infine, che un settore economico non risulti soggetto ad alcun vincolo e quindi, ex lege, risulti totalmente “aperto” ai capitali esteri, non si traduce in certezza di approvazione delle relative proposte di investimento, in quanto le stesse sono vagliate caso per caso, con un’amplissima autonomia decisionale in capo alla MIC.

Notizia segnalata da
Ambasciata d'Italia - MYANMAR