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18/07/2014 - Allerta truffe settore retail - European Distribution Fraud

Allerta truffe settore retail - European Distribution Fraud

L’espressione European Distribution Fraud definisce truffe che si realizzano quando una società, normalmente con sede UE, spedisce della merce in UK a un falso acquirente o a un terzo che si “sostituisce” al retailer britannico originale. Quest’ultimo, generalmente un soggetto della grande distribuzione, non è a conoscenza della transazione. I prodotti esportati vengono così sottratti da ignoti che, come dimostrato in recenti casi, appartengono alla criminalità organizzata. In sostanza, attraverso comunicazioni inviate per posta elettronica o fax, le organizzazioni criminali si spacciano per società di grande distribuzione UK e ottengono la spedizione delle merci a fronte della quale non corrispondono i pagamenti dovuti.

Quali le vittime:

imprese italiane o europee;
le società della grande distribuzione britannica che subiscono furti di identità” e danni reputazionali;
il governo britannico (per l’accumulazione di profitti illeciti);
i consumatori finali (per i pericoli derivanti dalle condizioni di stoccaggio).

Nel 2013 sono state 429 le segnalazioni relative a tentativi o truffe andate a buon fine nei confronti di imprese europee inoltrate sul sito di ACTION FRAUD UK. Al 12 febbraio 2014 ne risultano già 107. Le statistiche di Action Fraud UK rivelano che nel corso del 2013 sono state inoltrate circa 290.000 segnalazioni nel settore del cyber crime. Il 93% delle grandi società e l’87% delle PMI in UK sono risultate essere vittima di forme di truffa perpetrate mediante strumenti informatici o mediante l’interposizione di identità fittizie.

La risposta UK

Questa Ambasciata, stante il crescente numero di segnalazioni da parte di imprese italiane, ha approfondito con le Autorità britanniche la situazione. Dato il volume delle segnalazioni, le forze di polizia non sono in grado di investigare su ogni singolo caso. Per far fronte al problema esse compiono un primo esame delle segnalazioni e inoltrano quelle che presentano sufficienti elementi al National Fraud Intelligence Bureau. Una volta individuati dal NFIB elementi che si ritengono utili per l’avvio di un’ investigazione, segue inoltro alla forza di polizia competente per territorio. Se, da un lato ciò esclude l’avvio di un procedimento per ogni singolo caso, per l’altro si concentrano gli sforzi sulle organizzazioni criminose che sono responsabili di più truffe o tentativi di truffa.

Quali contromisure preventive:

Le imprese italiane, qualora ricevano nuove proposte commerciali da presunti retailer britannici, devono sempre:

verificare gli indirizzi email di provenienza (diffidare di domini non registrati quali gmail o yahoo ecc.) ;
effettuare verifiche telefoniche tramite i numeri che si rilevano sui siti ufficiali delle società in questione;
verificare l’esatta ubicazione dei magazzini presso i quali viene richiesta la consegna, se rispondenti agli indirizzi riportati sui siti ufficiali delle società;
diffidare di improvvisi cambi di destinazione della merce o di successive richieste di bonifico su conti diversi da quelli indicati in precedenza (ciò anche nel caso in cui l’azienda riceva una comunicazione in tal senso da un cliente abituale. Non sono, infatti, rari i casi in cui terzi malfattori, attraverso operazioni di hackeraggio dei siti delle società, s’interpongono con i fornitori/clienti e chiedono di effettuare bonifici su conti diversi da quelli solitamente utilizzati per regolare le transazioni).

A chi rivolgersi:

Nel caso in cui un’ azienda sia oggetto di un tentativo di truffa quali quelle descritte o ne sia stata vittima, si consiglia di informare ICE Londra che provvederà ad inoltrare apposita segnalazione a Action Fraud. Ciò allo scopo di agevolare le imprese in questa prima fase di contatto con le Autorità britanniche.

Notizia segnalata da
Ambasciata d'Italia - REGNO UNITO