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Governo Italiano
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Aspetti Normativi (SPAGNA)

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: il regime doganale è regolato dal codice doganale comunitario (istituito con regolamento CEE 2913/92 del Consiglio del 12.10.1992) e dalle disposizioni d’applicazione dello stesso codice (regolamento CEE 2454/93 della Commissione del 2.07.1993). Ai sensi dell’articolo 211 del regolamento CEE 2454/93, le dichiarazioni doganali (nella fattispecie le dichiarazioni d’esportazione) vanno redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità accettate dalle autorità doganali dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità. Spetta agli Stati membri determinare le lingue ufficiali da essi accettate.

Classificazione doganale delle merci: Tariffa Doganale Integrata (TARIC).

Restrizione alle importazioni: nessuna restrizione per le merci provenienti dall’Italia.

Importazioni temporanee[1]: il regime di importazione temporanea è regolato dal Codice doganale comunitario, Regolamento CE 2454/93, Ordine ministeriale del 28.11.1986, circolare 964 della Direzione Generale delle Dogane e II.EE. Il periodo massimo di permanenza è di 2 anni, prorogabili per circostanze eccezionali con autorizzazione dell’agenzia delle dogane.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: il Real Decreto 664/1999 stabilisce, in linea con il Trattato di Maastricht, la libertà totale di movimento di capitali all’interno del territorio comunitario. Stabilisce, inoltre, che si dovranno dichiarare gli investimenti presso il Registro de Inversiones, con una finalità meramente amministrativa e statistica. Si registrano solo alcune eccezioni: a) il caso di investimenti provenienti (o con destinazione) da Paesi classificati come paradisi fiscali per i quali sono necessarie pratiche amministrative di dichiarazione preventiva all’investimento; b) gli investimenti realizzati in specifici settori (trasporto aereo, radio, minerali e materie prime, minerali d’interesse strategico, televisione, telecomunicazioni, sicurezza privata, produzione, commercio e distribuzioni d’armi ed esplosivo d’uso civile e attività relazionate con la Difesa nazionale) che fanno riferimento a una regolazione ad hoc; c) gli investimenti stranieri in attività relazionate con la Difesa nazionale che sono soggette all’obbligo di ottenere un’autorizzazione previa da parte del Consiglio dei Ministri. In materia d’investimenti esteri la legislazione vigente adotta il concetto di residenza effettiva del soggetto investitore e considera investimento estero quello effettuato da: a) persona fisica non residente in Spagna (intendendo, con questo, spagnoli o stranieri domiciliati all’estero o che abbiano all’estero la loro residenza principale); b) persona giuridica all’estero o organismo di proprietà di uno Stato straniero; c) società spagnole con partecipazione straniera nel capitale superiore al 50%; d) società spagnole con partecipazione straniera nel capitale uguale o inferiore al 50% quando i soci non residenti godano di una situazione maggioritaria nella società.


Nel marzo 2020, in piena pandemia, il Governo ha approvato un regio decreto che richiede l’autorizzazione governativa preventiva per gli investimenti diretti esteri effettuati da residenti al di fuori dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA). per motivi di sicurezza, ordine pubblico e/o sanità pubblica. Veniva nel concreto introdotto un articolo 7 bis alla Legge n. 19/2003 (cosiddetto “scudo anti-OPA”). Nel novembre 2020, nello stesso testo è stata introdotta una disposizione transitoria che stabilisce che il Governo debba autorizzare anche gli investimenti esteri diretti effettuati da società site all’interno della UE e dell’EFTA in società quotate o anche non quotate qualora l'investimento superi i 500 milioni di euro.
Il 4 luglio 2023, poco prima delle elezioni politiche, il Governo ha approvato un nuovo Regio decreto sugli investimenti stranieri, entrato in vigore il 1° settembre dello stesso anno (cosiddetto “scudo anti-OPA”). La normativa istituisce un nuovo sistema di esenzioni che varia a seconda del settore di attività dell’impresa in cui si investe. Dal punto di vista giuridico, si tratta di modifiche tecniche al regime di controllo degli investimenti che erano state apportate nel marzo 2020. Tra queste figura l’obiettivo di ridurre i termini del procedimento autorizzativo passando da sei a tre mesi, mentre è prevista la possibilità di consultazione volontaria, vincolante per l’Amministrazione e con un tempo di risposta di 30 giorni lavorativi.
 

Legislazione societaria

Principali tipologie di società:

 a) Società anonima (Sociedad Anónima - SA), in particolare società di capitali (minimo € 60.000,00) per cui non è richiesto un numero minimo di azionisti. Per la costituzione di una SA è richiesta scrittura pubblica presso il Registro delle imprese; a seguito della registrazione, la società acquisisce personalità giuridica e capacità legale;

 b) Società Anonima Europea (SE) il cui capitale minimo è di € 120.000,00; una società così costituita può operare in qualunque paese dell’UE sulla base di una disciplina unitaria; altro vantaggio è il risparmio dei costi amministrativi. Tale tipologia societaria può risultare soltanto dalla trasformazione/fusione di società esistenti o creazione di una holding comune; c) Società a responsabilità limitata (Sociedad Limitada - SL) con capitale non inferiore a € 3.000,00, interamente sottoscritto al momento della costituzione; necessario, al fine della costituzione, almeno un socio, mentre è illimitato il numero massimo;

d) Sociedad limitada nueva empresa (SLNE) con capitale minimo di € 3.012,00 e massimo di €120.202,00 regolata dalla L.7/2003 e che a seguito di Raccomandazioni europee ha subito una semplificazione delle condizioni: costituzione in un giorno attraverso un documento elettronico unico e un unico appuntamento con il notaio (essendo un sottotipo della SL trova la sua disciplina generale nelle società a responsabilità limitata nella L. 7/2003);

e) Sociedad Professional (SP) il cui obiettivo è quello di erogare servizi professionali utilizzando la forma della società di persone o quella della associazione tra privati (non ammessa la società di capitali);

f) Società in nome collettivo (Sociedad Colectiva - SC), con responsabilità illimitata dei soci, il cui capitale è costituito dall’apporto di ciascun socio (non richiesto un capitale minimo);

g) Società in accomandita (Sociedad Comanditaria - S. Com) prevede un capitale costituito dalle quote di ciascun socio (non è richiesto un capitale minimo); la condizione di socio non può essere trasmessa senza il consenso degli altri. I soci accomandatari (colectivos) sono soggetti alle medesime obbligazioni per i soci della Società Collettiva. Un operatore straniero può operare sul territorio attraverso una succursale (art. 259 del Reglamento del Registro Mercantil). La costituzione di una succursale (art. 264) avviene tramite atto notarile registrato presso il Registro delle imprese. La succursale è tassabile come un’azienda spagnola e ha gli stessi diritti e obblighi, con la differenza che la casa madre può fatturare le spese sostenute dalla succursale (amministrazione e gestione commerciale, revisione dei conti, etc.) e dedurle dai ricavi di quest’ultima. Esiste un’imposta sulle società non residenti con stabilimento permanente (Branch Profits Tax) che grava sui redditi ottenuti da questo stabilimento e trasferiti all’estero, con un’aliquota addizionale del 19%. Tuttavia questa imposta non è applicabile ai paesi con i quali la Spagna ha firmato degli accordi per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio a condizione di reciprocità né quando si tratta di soggetti residenti in uno Stato membro dell’UE. Gli uffici di rappresentanza (Oficina de representación) non hanno personalità giuridica propria e le attività sono limitate al coordinamento in loco delle attività; per la creazione non sono richieste formalità commerciali, né l’iscrizione al Registro mercantile. La partnership con rappresentanza spagnola rappresenta una forma d’investimento che prevede l’associazione con un’impresa spagnola attraverso varie forme. La percentuale di partecipazione caratterizzerà l’investimento come estero o meno. La formula tradizionale di partnership è la fusione con una società spagnola già esistente. Una fusione parziale, invece, avviene nel caso di scissione di una società spagnola: in tale operazione quest’ultima scinde il proprio patrimonio e soltanto alcune voci andranno a far parte della nuova società che si costituisce con l’investitore estero. Il vantaggio risiede nel poter scegliere solo le voci patrimoniali della società spagnola più convenienti. L’istituto di franchising è regolato dal Real Decreto 157/1992: sono autorizzati gli accordi che soddisfano le disposizioni stabilite dal Reg. CE 2790 del 22.12.1999, che sostituisce il Reg. CE 1087/88. L’attuale regime è stato modificato in virtù del Real Decreto 2485 del 13.11.1998 (BOE 283 del 26.11.1998), che dispone, tra le altre cose, che le persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere in Spagna l’attività di franquiciadores dovranno iscriversi in un apposito registro (nazionale e relativo a ciascuna Comunità), le cui modalità vengono delineate nel Real Decreto 2485/1998.

 

 

Brevetti e proprietà intellettuale

Per aver diritto a una protezione legale della proprietà industriale, è necessaria la registrazione presso la Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es/es/), organismo autonomo del Ministero dell’Industria e Turismo..

La durata della protezione dei brevetti è di 20 anni (10 anni quella per i marchi). Per evitare di registrare il marchio in altri Paesi UE, oltre a quello di provenienza, per vederne riconosciuta la protezione, una soluzione è quella di depositare direttamente una domanda di brevetto europea presso l’Organizzazione europea dei brevetti, il cui costo è tuttavia superiore. I diritti relativi a marchi, disegni e modelli possono essere registrati a livello nazionale o europeo (presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad Alicante).

La proprietà intellettuale è regolata dal Real Decreto Legislativo 1 del 12/04/1996 (riferimento nella Gazzetta Ufficiale spagnola: BOE-A-1996-8930)., così come modificato dalla Legge 23/2006 (riferimento in G.U. spagnola: BOE-A-2006-12308). 

A differenza della proprietà industriale, per la quale si generano diritti previa registrazione, è assegnata all’autore dell’opera per il mero fatto di esserne il creatore. La registrazione è comunque consigliabile dal momento che costituisce prova. I diritti di sfruttamento dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e settant’anni dopo la sua morte. Esistono altre tempistiche, sia per tipologia di proprietà intellettuale sia se l’autore è deceduto prima del 1987.

 

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

 

 

Imposta sul reddito

Fasce di reddito (€)

Aliquota

0,00 - 12.450,00

19%

12.450,01 - 20.200,00

24%

20.200,01 - 35.200,00

30%

35.200,01 - 60.000,00

37%

> 60.000,01 

45%

 

 

Imposta sulle società
La tassazione diretta nel campo dell’attività economica si basa sull’imposta sulle società. Questa figura impositiva costituisce un pilastro fondamentale dell’imposizione diretta in Spagna insieme all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Entrambe trovano la loro ragion d’essere nell’articolo 31 della Costituzione, che richiede il contributo al sostegno delle spese pubbliche, secondo la capacità economica, di ciascun contribuente.
L’aliquota d’imposta generale che si applica alla base imponibile è del 25%. Le imprese di ridotte dimensioni con importo netto di fatturazione annuale inferiore ai 10 mln/€ potranno applicare un’aliquota del 15% alla parte di base imponibile compresa tra 0 e 300.000,00 euro, mentre al resto si applicherà il 25%, durante i due primi anni di attività. Se la base imponibile è negativa, il suo importo potrà essere compensato entro i periodi impositivi che finiscono nei 15 anni immediatamente successivi a quello in cui fu originata la perdita, distribuendola secondo le proporzioni ritenute opportune dalla società.

Sul piano normativo la Legge di riferimento è la n. 27/2014 del 27 novembre, dell’Imposta sulle società (riferimento in Gazzetta Ufficiale spagnola:
BOE-A-2014-12328).

In precedenza, la Legge n. 43/1995, del 27 dicembre, sull’imposta sulle società aveva stabilito le regole essenziali dell’attuale struttura impositiva, ispirata ai principi di neutralità, trasparenza, sistematizzazione, coordinamento internazionale e competitività. A questo fine tra le principali novità della norma figurava la determinazione della base imponibile dell’imposta in modo sintetico, sulla base del risultato contabile, corretto dalle eccezioni legalmente definite.
 
Successivamente, con l’obiettivo di aumentare la chiarezza del sistema fiscale e migliorare la certezza del diritto, venne approvato il Testo Unico della Legge sull’Imposta sulle Società, attraverso il Regio Decreto Legislativo 4/2004, del 5 marzo, che aveva come obiettivo l’integrazione in un unico corpo normativo di tutte le disposizioni concernenti tale imposta, salvo eccezioni.
 
Dopo tale approvazione, tuttavia, il Testo Unico è stato oggetto di continue e parziali modifiche, che, pur essendo tutte singolarmente coerenti con l’impianto generale, non erano state accompagnate da una necessaria revisione globale, che venne operata, appunto, con la Legge n. 27/2014, che mantiene la stessa struttura dell'imposta sulle società che esisteva già dal 1996, di modo che il risultato contabile continui ad essere l’elemento centrale della base imponibile e costituisca un punto di partenza fondamentale nella determinazione dell’imposta. Tuttavia, questa Legge prevede, come si può apprezzare nella relazione illustrativa di introduzione al testo normativo, “una maggiore identità all’Imposta sulle Società, che aveva da tempo abbandonato il ruolo di complemento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Personali, senza abbandonare i principi essenziali di neutralità e di giustizia ispirati alla Costituzione stessa”.

Altra norma di rilievo è costituita dal Regio decreto n. 64/2015, del 10 luglio, di approvazione del Regolamento sull’Imposta sulle Società (riferimento in Gazzetta Ufficiale: BOE-A-2015-7771).  

Per un aggiornamento vedasi: sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/normativa-criterios-interpretativos/impuestos-otros-tributos/impuesto-sobre-sociedades/normativa-basica-impuesto-sobre-sociedades.html

Imposta sul reddito dei non residenti: il tipo di tassazione applicabile ai beni immobili dei non residenti è del 24%, ma passa al 19 % per i residenti in un altro paese dell’UE, Norvegia o Islanda. L’aliquota di tassazione applicabile ai dividendi, interessi e redditi patrimoniali, ovvero per i redditi ottenuti da stabilimenti permanenti di entità straniere non residenti trasferite all’estero, è del 19%.

Imposta sul Valore Aggiunto (VAT): prevista un’imposta generale pari al 21% e ridotta al 10% o 4% su determinati servizi o beni. I contribuenti sono obbligati a presentare dichiarazioni periodiche del pagamento dell’imposta: a) aziende con volume d’affari annuo inferiore a 6 mln/€, trimestralmente, entro i 20 giorni successivi rispetto al termine del trimestre (ovvero il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre), con l’unica eccezione del pagamento corrispondente al quarto trimestre, che potrà essere presentata entro il 30 gennaio e assieme a detta dichiarazione corrispondente al quarto trimestre, si presenterà anche la sintesi annuale dell’imposta; b) aziende con volume d’affari annuo superiore a 6 mln/€, mensilmente entro i 20 giorni successivi con l’unica eccezione del pagamento corrispondente al mese di dicembre, che si potrà presentare fino al 30 gennaio. Assieme a detta dichiarazione corrispondente al mese di dicembre, si presenterà anche il riassunto annuale dell’imposta. L’IVA verrà applicata nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla se l’utilizzo effettivo si realizza nel territorio di applicazione dell’imposta; qui è presente: l’Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) con aliquota del 4,5% (per alcuni beni fino al 40%), rimborsabile; Imposta d’ingresso canario (APIC) con aliquota del 4%, mai rimborsabile.

 

[1] Per visualizzare la lista dei materiali oggetto di esonero parziale, totale o esclusi da tale regime, consultare la pagina web: www.aeat.es

 

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 09/03/2024