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Aspetti Normativi (CROAZIA)

La vigente normativa croata in materia societaria equipara completamente l’investitore estero all’investitore locale. La società costituita in loco da stranieri viene considerata, a tutti gli effetti, persona giuridica di diritto croato ed è sottoposta alla medesima normativa, disciplina fiscale e tutela giuridica.

La Costituzione croata garantisce all'investitore estero che nessuna successiva disposizione di legge possa ledere i diritti acquisiti attraverso un apporto di capitale già effettuato. Viene inoltre assicurato il trasferimento illimitato degli utili ed il libero rimpatrio del capitale alla conclusione dell'investimento.

Nel complesso il giudizio di insieme sulle opportunità offerte agli investitori esteri è positivo. Permangono tuttavia delle criticità dovute prevalentemente ad un eccesso di burocrazia, ad uno “scollamento” fra livello decisionale centrale e locale, ad una inefficace tutela giudiziaria, con tempi processuali eccessivamente lunghi e un impianto normativo talvolta confuso e instabile.

Inoltre, se da un punto di vista normativo la proprietà privata è pienamente tutelata, nei fatti è talvolta pregiudicata da incertezze relative agli assetti proprietari, stante il mancato completamento del processo di riordino del catasto. Sono comunque in corso vari progetti, anche finanziati con fondi europei e della Banca Mondiale, nel settore dei registri fondiari e libri catastali.

La normativa vigente prevede agevolazioni fiscali ed altri tipi di incentivi per gli investitori in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti (G.U. n. 102/2015),  la Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sull'incentivazione agli investimenti (G.U. n. 25/2018 ) e la Legge sui progetti strategici d'investimento (G.U. n. 29/2018). In particolare: 1) incentivi per micro-imprenditori (per investimenti a partire da 50.000 euro); 2) facilitazioni fiscali (soprattutto per quanto riguarda la tassa sull’utile); 3) incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro (da 3.000 a 9.000 euro per ogni nuovo posto di lavoro); 4) sussidi per la formazione del nuovo personale (il 50% dell’importo massimo del costo relativo alla creazione di un nuovo posto di lavoro).

Dal 1 gennaio 2019, la AIK (Agenzia per gli Investimenti e la Concorrenza, specializzata per investimenti di grande dimensione) è stata soppressa e le sue competenze sono state attribuite al Ministero dell’Economia, dell’Imprenditoria e dell’Artigianato. La strategia di accorpamento delle  agenzie statali per gli investimenti non ha tuttavia riguardato, al momento, la HAMAG Invest (Agenzia per gli investimenti delle PMI) e il CEI (Centro per il monitoraggio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nel settore energetico) tuttora operanti.

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020