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Aspetti Normativi (CINA)

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Sdoganamento e documenti di importazione: le merci che entrano in Cina sono soggette al pagamento sia di un dazio doganale, calcolato sul costo, assicurazione e nolo (Cost, Insurance and Freight, CIF) calcolato fino al confine cinese delle merci importate, sia della VAT (Value Added Tax, il corrispettivo dell’IVA). Per alcuni prodotti considerati “non essenziali” o “di lusso” è previsto il pagamento della Consumption Tax (tassa sul consumo), definita in base al valore o al quantitativo di vendita dei prodotti e compresa tra l’1 e il 56%. È il caso, per esempio, di alcol, cosmetici, gioielli, pneumatici, motociclette e motoveicoli, petrolio, yachts, prodotti da golf, olio per motore, orologi di lusso, bacchette di legno usa e getta e tabacco. Le aliquote daziarie sono differenziate in base al prodotto e al Paese di origine.  Le merci a cui si applica la tariffa della “nazione più favorita” sono quelle originarie dei Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e quindi anche all’Italia. Esenzioni daziarie sono previste per le merci originarie di Paesi che hanno stipulato accordi di libero scambio con la Cina (Perù, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Pakistan, Singapore, Costa Rica, Islanda, Corea del sud, Georgia, Maldive e Paesi ASEAN).

Una ulteriore particolarità è il trattamento fiscale agevolato per le importazioni legate al commercio elettronico transfrontaliero, limitatamente al B2C e a condizioni particolari (tra cui il limite massimo di 2000 RMB per singolo acquisto e complessivo annuale di 26.000 RMB per singolo acquirente privato)

È prevista la sospensione del pagamento dei diritti di importazione fino al momento della loro introduzione sul mercato per i beni introdotti in magazzini doganali, area sotto sorveglianza doganale e depositi doganali. Per quanto riguarda il deposito doganale, il sistema cinese ne accoglie la richiesta solo in seguito ad accordi particolari con le dogane del posto e prevede l’importazione di particolari categorie di merci attraverso la modalità di “esportazione temporanea” per un periodo di sei mesi, rinnovabili su richiesta alle dogane per un periodo massimo di 18 mesi. L’introduzione nel 2013 delle zone di libero scambio (FTZ) consente di introdurre la merce sul territorio cinese in sospensione di imposta e senza limiti temporali. Le merci in esse introdotte possono essere oggetto di lavorazioni usuali, trasformazioni, esibizione e vendita.

Dal 2003 è in vigore il sistema di certificazione CCC (China Compulsory Certification): un marchio obbligatorio relativo alla sicurezza e alla qualità dei prodotti venduti sul mercato cinese (assimilabile al marchio CE in ambito comunitario). In mancanza della certificazione, il prodotto non può essere importato. La lista dei prodotti che devono ottenere la certificazione CCC, le categorie rilevanti e le specifiche tecniche sono contenute nel Catalogue of the Products under Compulsive Certification of the State, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito del China Quality Certification Centre. La certificazione interessa sia prodotti importati, sia quelli di provenienza cinese ed è assimilabile alla certificazione prevista per il marchio CE in Europa, sebbene standard applicabili e categorie interessate non coincidano con quelle adottate dall’UE.

Dal 1 giugno 2018, infine, la General Administration of China Customs (GACC) ha adottato una nuova normativa che richiede informazioni più dettagliate sui prodotti importati ed esportati (incluse le operazioni di transito).

Classificazione doganale delle merci: in base al Paese di provenienza, le merci che entrano in Cina vengono suddivise in cinque categorie, ognuna assoggettata ad un diverso “piano tariffario”. Le cinque classificazioni di prodotti sono le seguenti: merci che beneficiano della clausola della “nazione più favorita”; merci soggette a trattamento preferenziale; merci soggette a trattamenti di speciale favore; merci soggette a dazi per specifici periodi di tempo; e merci che non beneficiano di alcun trattamento agevolato. Inoltre, per quanto riguarda il deposito doganale, il sistema cinese ne accoglie la richiesta solo in seguito ad accordi particolari con le dogane del posto e prevede l’importazione di particolari categorie di merci attraverso la modalità di “esportazione temporanea” per un periodo di sei mesi.

Restrizioni alle importazioni: nonostante le importanti liberalizzazioni che hanno seguito l’ingresso della Cina nel WTO nel 2001, permangono importanti barriere tariffarie (e non) alle imprese straniere. Il già citato Catalogue of the Products under Compulsive Certification of the State elenca una serie di categorie merceologiche che è possibile importare soltanto previa presentazione della certificazione richiesta. Tra i prodotti esentati si annoverano quelli utilizzati per scopo espositivo o importati dai diplomatici per uso personale, e quelli impiegati per la ricerca e sviluppo o per la riparazione di prodotti ormai fuori produzione. Il settore che riscontra maggiori difficoltà è quello agroalimentare: alcuni divieti assoluti, le restrizioni attraverso misure sanitarie o fitosanitarie (che colpiscono in particolare carne e latticini), le procedure amministrative onerose ed incerte, ed il sistema di autorizzazioni/certificazioni frammentario e stratificato, limitano l’importazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari esteri incidendo significativamente sui costi. I controlli sulle etichette sono inoltre sempre più rigidi. In un tentativo di stimolare i consumi interni di fronte al rallentamento dell’economia e l’inasprirsi della disputa con gli Stati Uniti, dal 1° gennaio 2020, la Cina ha introdotto tariffe d’importazione ridotte su 859 beni, dagli articoli di consumo ai componenti alimentari e tecnologici, mettendo in evidenza l’obiettivo di Pechino di ridurre le barriere commerciali e aumentare la domanda interna[1]

Importazioni temporanee: Secondo l’Art. 31 della normativa doganale, le merci importate ‘temporaneamente’ devono essere esportate entro 6 mesi, estendibili fino a 18. In casi specifici – regolati dall’Art. 42 – è prevista la sospensione del pagamento dei dazi per questo periodo. Infine, in Cina è riconosciuto il Carnet ATA, documento doganale internazionale per l’importazione/esportazione in sospensione di imposta per la durata massima di un anno di per materiali professionali, merci per esposizioni, materiale pedagogico e scientifico e campioni. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in Italia, il Carnet ATA è riconosciuto solo se le merci vengono inviate in Cina a enti convenzionati con le dogane.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: nel marzo 2019 è stata approvata la nuova Legge sugli Investimenti Esteri (Foreign Investment Law, FIL) che è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Tale legge sostituisce le normative precedenti in materia di Joint Venture e Wholly Owned Foreign Enterprises e intende promuovere e proteggere gli investimenti stranieri per quanto concerne il processo costitutivo, la proprietà intellettuale, e il trasferimento di tecnologia. La legge propone un nuovo sistema di gestione degli investimenti esteri che richiede la registrazione presso le autorità competenti ma non l’autorizzazione preventiva - con l’eccezione dei settori menzionati nella cosiddetta negative list. Quest’ultima - introdotta nel Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries del 2017 (il “Catalogo”) - elenca i settori per i quali gli investimenti esteri sono proibiti o soggetti a restrizioni (quali limiti alla percentuale di partecipazione consentita al capitale o alle cariche di amministrazione o gestione). Tra questi, si segnalano: la fabbricazione di armi e munizioni, la produzione cinematografica, l’editoria e le emissioni radiotelevisive, l’educazione (oltre alla produzione di tè verde e la medicina tradizionale cinese). Dal 2019 al 2022 i settori coinvolti sono stati ridotti da 48 a 31. Accanto alla versione “nazionale” esiste una FTZ Negative List specifica per le cosiddette Pilot Free Trade Zones (zone pilota di libero scambio). Tra il 2013 e il 2022, gli articoli proibiti o soggetti a restrizioni nella FTZ negative list sono stati ridotti da 190 a 27.

Legislazione societaria: attualmente, le società a capitale interamente straniero (Wholly Foreign Owned Enterprises, WFOE) e le due tipologie di società in forma mista (Equity Joint Ventures, EJV e Cooperative Joint Ventures, CJV) sono regolate da tre leggi particolari che creano una legislazione speciale in deroga alla normativa di carattere generale costituita dalla Company Law cinese. Quest’ultima si applica alle società di diritto cinese costituite da persone fisiche o giuridiche cinesi e solo in via sussidiaria e complementare alle Foreign Invested Enterprise (FIE). Come già accennato in precedenza, però, l’entrata in vigore della nuova FIL nel gennaio 2020 ha portato alla abrogazione della legislazione speciale in quanto in termini di “organizzazione societaria, quadro istituzionale e standard di condotta” Joint Ventures e WFOE saranno assimilabili alle loro controparti cinesi.

Marchi, Brevetti e Proprietà Intellettuale:

Marchi (Trademarks): Il marchio di fabbrica rappresenta un segno distintivo che ha lo specifico e primario scopo di indentificare un bene, un servizio o un produttore, agevolandone il riconoscimento da parte dei consumatori. In Cina, il marchio può essere costituito da parole, lettere, numeri, emblemi, figure tridimensionali, insiemi di colori, suoni o qualsiasi combinazione di essi.

Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa sul principio del “first to file”, in base al quale chi per primo registri un marchio ne è il legittimo titolare. È dunque buona norma in Cina, prima ancora di avviare trattative commerciali (ivi inclusa anche la mera vendita di beni) e/o affacciarsi attivamente sul mercato domestico, procedere con la registrazione del marchio - direttamente presso l’Ufficio Marchi e Brevetti cinese o attraverso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization, WIPO). Il periodo di validità di un marchio è di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione della registrazione, ed è rinnovabile. Utile precisare che la registrazione di un marchio in Cina (Mainland China) non garantisce la medesima protezione dello stesso nei territori di Hong Kong, Macao e Taiwan. Nel 2013, la riforma del diritto dei marchi (Trademark Law) è intervenuta sul concetto di mala fede, al fine di contrastare il fenomeno molto diffuso del deposito di marchi da parte di terzi aventi un intento disonesto, sleale e meramente lucrativo. La nuova fattispecie è stata pertanto estesa: oggidì la mala fede si applica anche al deposito di un marchio uguale o simile a quello di un soggetto che il depositante conosce in virtù di precedenti rapporti commerciali. Il 1° novembre 2019 è entrato in vigore un emendamento alla Trademark Law in risposta alle crescenti preoccupazioni delle imprese straniere riguardo ai trasferimenti forzati di tecnologia e ai furti di proprietà intellettuale. Nello specifico, l’emendamento - seguito dalle linee guida normative per l’attuazione della legge, entrate in vigore il 1° dicembre 2019- si pone l’obiettivo di penalizzare le registrazioni di marchi “in malafede” senza la reale intenzione di utilizzarli e per la prima volta rende legalmente responsabili chi agisce in malafede - ivi inclusi gli impiegati che approvano simili richieste fraudolente. L’entrata in vigore, il primo gennaio 2019, della normativa sull’e-commerce, ha rafforzato ulteriormente la tutela dei marchi, coinvolgendo le piattaforme per il commercio elettronico nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale e ritenendole corresponsabili nel caso in cui non intervengano immediatamente per bloccare eventuali violazioni.

Copyright: Il copyright o “diritto di copia” rappresenta la protezione offerta dalla legge all’autore o creatore di un’opera originale e ai suoi eredi o licenziatari e comprende diritti morali ed economici. Questi ultimi concedono l’esclusiva possibilità di sfruttare l’opera per fini di lucro, anche attraverso la riproduzione, distribuzione, rappresentazione ed altre modalità di utilizzo. Il diritto scaturisce nel momento in cui l’opera originale è stata creata.

Il copyright è tutelato in Cina attraverso i maggiori trattati internazionali per la protezione del diritto d’autore e dalla Copyright Law of the People’s Republic of China, adottata nel 1990 ed emendata successivamente nel 2001 e nel 2010, a cui si affiancano le Regulations of Copyright Collective Management del 22.12.2004.

Tra le tipologie di beni tutelati dal copyright in Cina figurano opere letterarie, cinematografiche e teatrali, musica, coreografie, performances artistiche, arti applicate, software, disegni industriali, progetti architettonici. Tale tutela, però, non riguarda i prodotti realizzati attraverso processi industriali, che sono ritenuti privi di valore artistico intrinseco.

Brevetti (Patents): Il brevetto rappresenta un diritto esclusivo concesso per un’invenzione, da intendersi come un prodotto o un processo che prevede, in linea generale, un nuovo modo di fare qualcosa o offre una soluzione tecnica innovativa ad un problema, che impedisce che la stessa possa essere commercializzata, utilizzata, distribuita o venduta senza il consenso del titolare. Il sistema cinese copre tre aree: l’invention patent, l’utility model e il design patent. Il primo (invention patent o “brevetto per invenzione”) viene concesso per nuove soluzioni tecniche o miglioramenti ad un prodotto o a un processo, a condizione che gli stessi siano innovativi e non siano stati precedentemente brevettati o divulgati al pubblico in Cina o all’estero (con l’eccezione di un Paese aderente alla Convenzione di Parigi e per un periodo di 12 mesi). La protezione accordata ai brevetti per invenzione in Cina è di 20 anni e la concessione avviene mediamente in 3-5 anni dalla richiesta. La tutela inizia dal momento di pubblicazione sulla Gazzetta dei Brevetti.

L’utility model, invece, tutela un prodotto con nuova forma o nuove caratteristiche fisiche. Rispetto al brevetto per invenzione, il processo di approvazione è semplificato (richiede solamente un esame formale della richiesta), ma la durata della protezione è inferiore (10 anni). Infine, il design patent concerne richieste volte a tutelare una serie di caratteristiche esteriori di un prodotto (forma, disegno, colore o combinazioni degli stessi). I brevetti utility model e design sono tutelati per 10 anni e normalmente concessi entro 1 anno.

Essendo per natura un diritto territoriale, la mera registrazione in un Paese straniero non garantisce la medesima tutela di un brevetto in Cina, ove si rende necessario depositare una o più domande ad hoc in base all’ordinamento giuridico locale.

La materia dei brevetti in Cina viene disciplinata dalla Patent Law of the People’s Republic of China, come da ultima modifica entrata in vigore nel 2009, e, così come per i marchi, l’autorità preposta chiamata a valutare l’idoneità delle domande di registrazione è la China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

Come per i marchi, la registrazione di un brevetto in Cina può avvenire direttamente, attraverso il deposito del materiale della domanda avanti il CNIPA. Oppure, la richiesta di registrazione può essere prodotta all’estero e successivamente trasmessa in Cina (se proveniente da richiedenti localizzati in Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi). Infine, la richiesta può anche essere trasmessa utilizzando le procedure previste dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty o PCT).

La protezione concessa al titolare di un brevetto è piuttosto ampia: viene infatti riconosciuta come violazione anche l’importazione o la vendita non autorizzata di merci prodotte senza l’autorizzazione del titolare. Il detentore del brevetto è tenuto altresì a versare un ammontare fisso su base annuale a titolo di “tassa di registrazione”, ed in caso di ritardo nel pagamento si sarà sottoposti a una mora pecuniaria. Nel gennaio 2019 è stata pubblicata la bozza di un quarto emendamento alla Patent Law che rafforzerebbe ulteriormente la posizione dei detentori di brevetti (ad esempio innalzando il tetto dei cosiddetti statutory damages in caso di violazione) ed estenderebbe la durata dei brevetti di opere di design e farmaci innovativi.

Si segnala infine che la nuova legge cinese sugli investimenti esteri prevede un (generico) divieto per i funzionari governativi cinesi di esercitare pressione sulle imprese straniere – specialmente attraverso strumenti amministrativi – a trasferire la loro tecnologia.

Denominazione di origine protetta:

In Cina le Indicazioni Geografiche o Geographical Indications (GI) sono protette dalla Trademark Law. Ai sensi della stessa, il termine si riferisce ai simboli che indicano il luogo di origine dei prodotti (ed in base al quale essi vengono utilizzati), la loro specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche definite principalmente da fattori naturali o culturali di una regione. Le Geographical Indications possono dunque essere registrate come marchi di certificazione o marchi collettivi dagli organismi competenti per aree geografiche presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Il marchio collettivo è riservato a simboli registrati a nome di associazioni, consorzi o altri enti e che possono essere utilizzati dai rispettivi membri per indicare la propria appartenenza. I marchi di certificazione sono invece riferiti a simboli regolamentati da organismi in grado di supervisionare alcuni beni o servizi utilizzati da enti o individui terzi per certificare l’origine, il materiale, il tipo di manifattura, la qualità o altre caratteristiche dei loro beni o servizi. Per entrambe le categorie, la tutela fornita è a tempo indeterminato.

In seguito alla riforma che ha interessato le amministrazioni pubbliche cinesi nel 2018, la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIC) è stata soppressa e alcune delle sue funzioni sono state in parte trasferite ratione materiae al CNIPA.  Tali funzioni ricomprendono la verifica della qualità dei prodotti, il controllo delle materie prime, della metrologia e delle certificazioni di conformità agli standard nazionali e il sistema di registrazione è gestito dall’IPR Protection Department del CNIPA.

Considerando in particolare il caso dell’Italia - che possiede oltre un quarto delle IG al mondo - il riconoscimento da parte della Cina di alcune centinaia di prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) (per esempio il Grana Padano, il Prosciutto di Parma o le Arance Rosse di Sicilia) è di straordinario supporto all’export italiano, in particolare per quanto riguarda il settore agroalimentare (il più esposto alle barriere commerciali).

Protezione delle varietà vegetali (Plant Variety Protection)

Oltre ai tradizionali diritti di proprietà intellettuale (nella comune accezione di brevetti, marchi e copyright), in Cina esiste un’ulteriore forma di protezione nei confronti delle nuove varietà vegetali, esigenza emersa con il rapido sviluppo dell’agricoltura moderna e, più recentemente, con la produzione industriale dei semi.

I diritti sono tutelati in base al principio della territorialità e la tutela è garantita solo in seguito ad una valida registrazione domestica presso due distinte Amministrazioni:

  • il Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA), responsabile per il controllo sulle nuove piante agricole (e specie ornamentali, ad eccezione di quelle legnose);

  • la National Forestry and Grassland Administration (NFGA), dipendente dal Ministero delle Risorse Naturali, competente per le piante da silvicultura (inclusi gli alberi da frutta secca) e le erbe da pascolo.

    La Cina ha sviluppato una lista nazionale di generi e specie protetti, all’interno della quale può essere richiesta la registrazione della nuova varietà. La stessa deve possedere i requisiti di novità (non deve essere stata venduta in Cina prima della richiesta), peculiarità (distinzione dalle altre varietà conosciute della pianta), uniformità e stabilità (nelle proprie caratteristiche dopo la riproduzione o cicli di essa) ed avere una denominazione appropriata.

    Successivamente al favorevole superamento dell’esame tecnico-formale della domanda, l’Amministrazione competente concede la tutela del diritto, la cui durata varia da 20 anni, per gli alberi da foresta e da frutto e le piante ornamentali, a 15 anni per tutte le altre.

    La specifica materia è regolata dalle Regulations on Protection of the New Varieties of Plants del 20.03.1997 (modificata, da ultimo, il 1° marzo 2013), dalle Implementing Rules for the Regulations on Protection of the New Varieties of Plants del 25 aprile 2014 e dalla Seed Law che, nella sua versione del 1° gennaio 2016, contiene specifiche previsioni riguardanti la protezione delle varietà vegetali.

Sistema fiscale:

Anno Fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre

Tassazione sulle attività di impresa: con l’entrata in vigore a partire da gennaio 2008 della Enterprise Income Tax Law (EITL), il sistema di trattamento fiscale per le imprese locali e a capitale straniero è stato uniformato, allargando la base imponibile e permettendo altresì di ridurre le singole aliquote. Secondo tale normativa come ormai noto le tipologie previste sono le imprese residenti, costituite in Cina o le cui attività di gestione si svolgono in Cina, e le imprese non residenti, costituite e amministrate fuori dal paese ma che producono reddito all’interno della RPC. Le prime rientrano in una tassazione standard (Income Tax) del 25% sul reddito complessivo prodotto. Le seconde sono tenute a versare un’imposta in base ad aliquote definite sulla base dello specifico reddito; nel caso di redditi d’impresa e relativi utili vi è una tassazione del 20% (10% per i paesi come l’Italia che ricadono all’interno di particolari accordi, 5% per il regime fiscale agevolato di Hong Kong) in aggiunta alla VAT, calcolata sul reddito prodotto da un attività che abbia richiesto una presenza in territorio cinese superiore ai sei mesi; in caso di permanenza minore, la suddetta aliquota non viene applicata, mantenendo solamente l’obbligo della Vat (6%). Sgravi fiscali sono poi previsti per particolari tipologie di imprese, come per esempio quelle operanti in settori di ricerca e sviluppo, protezione ambientale e risparmio energetico. Aliquote ridotte vengono applicate anche per imprese operanti nel settore dell’alta tecnologia e per le piccole imprese o quelle poco redditizie (reddito imponibile inferiore a CNY 300.000 o numero di lavoratori inferiore a 100 o totale attivo inferiore a CNY 10 milioni) rispettivamente di 15% e 20%, particolari regimi fiscali agevolati vengono favoriti per le aree destinate ad attrarre investimenti esteri.

Nel 2019 è entrata in vigore una significativa riforma fiscale che ha modificato numerose norme relative alla tassazione delle persone fisiche, tra queste, la base di calcolo portata da mensile ad annuale, di seguito gli scaglioni aggiornati in base alla Riforma.

Imposta sul reddito delle persone fisiche:

Reddito Annuale Imponibile (CNY)

Aliquota

Fino a 36.000

3%

36.000 – 144.00

10%

144.000 – 300.000

20%

300.000 – 420.000

25%

420.000 – 660.000

30%

660.000 – 960.000

35%

Oltre 960.000

45%

Le persone fisiche residenti in Cina e i cittadini stranieri che risiedono nel Paese per più di 183 giorni sono soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito individuale. Nel caso in cui una persona fisica risieda in Cina per 183 giorni all’anno, verranno tassati tutti i redditi prodotti in Cina e tutti i redditi prodotti all’estero, ma solo se versati da entità cinesi o inerenti il territorio cinese. La tassazione mondiale sui redditi esteri non inerenti il territorio cinese verrà applicata successivamente al sesto anno consecutivo di residenza in Cina.

Imposta sul valore aggiunto: la VAT è applicabile nei confronti di quei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di produzione, vendita e importazione di beni o che erogano servizi di manutenzione, fabbricazione o riparazione. I contribuenti vengono classificati in due categorie a seconda della loro capacità contributiva: contribuenti ordinari e piccoli contribuenti. I primi possono essere soggetti a diverse aliquote in base all’attività condotta: la VAT ordinaria, dopo la riduzione a partire dal 1 maggio 2018, è del 16% per i beni venduti e importati, A decorrere dalla stessa data è stata ridotta dall’11% al 10% l’aliquota applicabile ad alcuni settori quali quelli dei trasporti, dell’edilizia, delle telecomunicazioni, ecc. Al fine di contrastare le incertezze e stimolare le imprese, a partire dal primo aprile 2019, i tassi dell’imposta sul valore aggiunto (VAT) sono stati ulteriormente rivisti al ribasso ed in particolare è stato previsto un ribasso dal 16% al 13% per la VAT nel settore manifatturiero, e dal 10% al 9% per la VAT nei settori costruzioni e trasporti (mentre il tasso del 6% sui servizi rimarrà inalterato). Infine, si cita nuovamente la Consumption Tax, applicata ai soggetti che si occupano di produzione, importazione e lavorazione di particolari tipologie di beni considerati “non essenziali” o “di lusso”, come alcol, cosmetici, gioielli, pneumatici, motociclette e motoveicoli, petrolio, yacht prodotti da golf, olio per motore, orologi di lusso, bacchette di legno usa e getta e tabacco. Questa tassa è calcolata basandosi sul prezzo di vendita dei prodotti, sul volume di vendita o la combinazione dei due. L’aliquota proporzionale varia dall’1 al 56% del ricavo di vendita dei prodotti. Le esportazioni sono esenti da questa tassa.

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito:

Lo scorso 23 marzo 2019, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese hanno firmato a Roma un Accordo, con Protocollo, per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. L’Accordo è altresì entrato in vigore una volta decorsi 30 giorni dall’intervenuto scambio degli strumenti di ratifica.

Con tale atto formale, sono stati introdotti sostanziali aggiornamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1986 (entrata in vigore il 13 dicembre 1990), in particolare in quattro aree:

1.         Dividendi - Articolo 10: è prevista una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto al precedente accordo, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% nel capitale della società che versa i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni.  Di tale riduzione dell’aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 10%;

2.         Interessi - Articolo 11: la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell'ammontare lordo degli interessi; è poi prevista un'aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento.  Tuttavia, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo. Ciò consente, tra l’altro, di ripristinare l’esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane le quali - in base al precedente accordo -non avevano il diritto all'esenzione in quanto non detenute al 100% da capitale pubblico (ad esempio CDP, Sace, Simest).  Inoltre, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i cosiddetti “Panda Bond” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina;

3.         Royalties - Articolo 12. E’ previsto che l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o  scientifiche  ivi  compresi  il software,   le   pellicole cinematografiche  e  le  pellicole  o  registrazioni  per  trasmissioni televisive  o  radiofoniche,  nonché  per brevetti,  marchi,  disegni  o  modelli,  formule  o  processi  segreti,  o  per  informazioni  concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. È invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50% delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con altri principali Paesi europei, in cui la riduzione massima è pari al 6%;

4.         Capital gains - Articolo 13. Viene confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni societarie qualificate di un livello minimo del 25%. Tuttavia si prevede che la tassazione si applichi alle plusvalenze ottenute dall’alienazione di partecipazioni, se le stesse siano detenute in misura superiore al 25% nei 12 mesi precedenti l’alienazione stessa. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate nella Convenzione del 1986, la tassazione concorrente prevista dalla stessa è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

 

[1] Fonte: China Briefing.com (2020)

 

Ambasciata d'Italia
Ultimo aggiornamento: 26/10/2023