Accordi economico-commerciali con l'Italia (COLOMBIA)
Anno | Accordo / Descrizione |
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2018 | Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali Questa convenzione, firmata tra Italia e Colombia a gennaio 2018, ed in attesa di ratifica, definisce un quadro giuridico stabile per gli operatori attivi in entrambi i Paesi, garantendo loro condizioni concorrenziali. Il trattato è in linea con le più aggiornate disposizioni del Modello OCSE, al quale si ispira in larga parte, ed include anche numerose disposizioni frutto dei più recenti sviluppi del pacchetto BEPS – Base Erosion and Profit Shifting al fine del contrasto ai fenomeni di elusione ed erosione delle basi imponibili. |
2013 | Accordo Commerciale di Libero Scambio Multiparte UE - Colombia, Perù e Ecuador Il Trattato di Libero Commercio tra UE e Colombia-Peru' e' entrato in vigore dal 1° agosto 2013 ad eccezione di alcuni articoli in materia di armamenti, ed è stato ratificato dall'Italia nel 2015. Nel 2016 ha aderito all'accordo anche l'Ecuador. Prevede la libera circolazione di beni capitali e di merci con alcune limitazioni. I prodotti colombiani esportati in Europa hanno goduto da subito dell'abbattimento dei dazi d'importazione, mentre viceversa i prodotti importati potranno godere di tali benefici in maniera graduale, con tempistiche fino ai 10 anni a seconda dei beni. |
1994 | Trattato Generale di Cooperazione Si tratta di un Trattato Bilaterale in materia di Cooperazione economica e industriale - Cooperazione allo Sviluppo - Cooperazione culturale e scientifica, in vigore dal 01/10/2001. Durata dell'Accordo: 4 anni. Rinnovo tacito quadriennale. |
1989 | Accordo di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica Si tratta di un Accordo Bilaterale di Cooperazione Economica e Industriale in materia di Prestiti, Investimenti, Regolamenti Finanziari e Patrimoniali. Firmato il 06/05/1987, in vigore dal 08/09/1989. Durata dell'Accordo: 6 anni. Rinnovo tacito annuale. |
1987 | Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e aerea. L'esenzione fiscale si applica in favore delle imprese colombiane e italiane che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. Firmato il 21/12/1979 e ratificato il 09/10/1987. |